Tardività della riassunzione nel rito appalti e errore scusabile (TAR Liguria n. 984 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., applicabile alle controversie concernenti l’impugnazione di provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento di servizi, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati. In tale quadro, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., subisce la dimidiazione e va pertanto commisurato in quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria. Trattandosi di termine perentorio stabilito direttamente dalla legge, la circostanza che il giudice che si è spogliato della competenza abbia erroneamente indicato il termine di trenta giorni non assume alcuna rilevanza, neppure ai fini della concessione dell’errore scusabile, in quanto si tratta di un’indicazione ultronea, priva di efficacia vincolante, proveniente da un giudice incompetente. La riassunzione tardiva determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. e la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata prima in graduatoria come unico concorrente in una gara per l’affidamento di servizi di manutenzione, veniva esclusa dalla stazione appaltante per la mancata dimostrazione del requisito di partecipazione relativo all’esecuzione di contratti analoghi, di cui al paragrafo VI.2.3. del disciplinare di gara. Impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Lazio, quest’ultimo, con ordinanza del 10.04.2026, dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando il termine di trenta giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
La società riassumeva il giudizio dinanzi al TAR Liguria, territorialmente competente, con atto notificato e depositato il 4.05.2026, deducendo due motivi di ricorso avverso l’esclusione, concernenti la violazione della nozione di “servizi analoghi” e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. Nel giudizio di riassunzione si costituiva la stazione appaltante, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando estinto il giudizio per tardività della riassunzione. La controversia, in quanto concernente l’impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di affidamento di servizi, è stata ritenuta soggetta al rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a. Ne consegue la dimidiazione di tutti i termini processuali ordinari.
Il collegio ha qualificato l’atto di riassunzione come atto endoprocessuale, non assimilabile al ricorso introduttivo del giudizio. Sulla base di tale premessa, il termine per la riassunzione di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a., operando il combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.p.a., è stato commisurato in quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza, in conformità con il costante indirizzo giurisprudenziale richiamato in motivazione.
La circostanza che il TAR Lazio, nel declinare la propria competenza, avesse erroneamente indicato il termine di trenta giorni per la riassunzione è stata ritenuta priva di rilevanza. Il termine è stato qualificato come perentorio, stabilito direttamente dalla legge in ragione del superiore interesse pubblico alla sollecita definizione delle controversie in materia di appalti. L’indicazione del giudice incompetente è stata configurata come mero obiter dictum, ossia un’indicazione ultronea, priva di efficacia vincolante, sia perché si tratta di un termine di legge e non giudiziale, sia perché proveniente da un giudice che si è dichiarato incompetente a decidere la controversia.
In applicazione di tali principi, la riassunzione effettuata il 4.05.2026 è risultata successiva al termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del 10.04.2026. La tardività ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. La natura della questione e la particolarità della fattispecie hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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