Conguagli idrici limitati al Metodo Tariffario Normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 869 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996, con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato. Il provvedimento tariffario non può avere efficacia retroattiva e la contestazione delle voci esposte in fattura da parte dell’utente finale non coinvolge il merito dell’esercizio delle funzioni tariffarie, restando il giudice ordinario legittimato alla disapplicazione incidentale dell’atto amministrativo.
Il Fatto
Alcuni utenti del servizio idrico integrato della Sardegna convenivano in giudizio il gestore per ottenere l’annullamento di fatture emesse a titolo di “partite pregresse 2005/2011”, la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno. Il Giudice di Pace accoglieva le domande e il Tribunale, adito dal gestore soccombente, confermava la decisione, ritenendo illegittima un’integrazione tariffaria retroattiva. Il gestore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, in quanto la contestazione dell’utente finale riguarda esclusivamente la debenza degli importi e non il merito delle scelte tariffarie, sicché il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo senza invadere la giurisdizione amministrativa. La questione risulta già decisa dalle Sezioni Unite n. 4079 del 2023 in fattispecie sovrapponibile.
Il secondo motivo viene accolto in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 23858 del 26 agosto 2025. La Suprema Corte chiarisce che la delibera tariffaria n. 643/2013 non può avere efficacia retroattiva, trattandosi di atto amministrativo e non normativo, e che il recupero dei costi non può costituire titolo per interventi retroattivi, non essendo la direttiva 2000/60/CE di immediata applicazione.
L’art. 31 della delibera n. 643/2013 legittima i conguagli solo per il periodo in cui le determinazioni degli Enti d’Ambito non erano state adottate prima del subentro dell’Autorità di regolazione. Gli importi devono però essere commisurati al d.m. 1 agosto 1996, istitutivo del Metodo Tariffario Normalizzato, unico parametro vigente per le partite pregresse. La sentenza impugnata viene cassata per non aver verificato la conformità delle somme alla predetta disciplina.
Il terzo motivo, concernente la prescrizione, è inammissibile per difetto di interesse, essendo la questione assorbita dalla decisione di merito e dovendo essere riproposta al giudice del rinvio. La Corte dispone il rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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