Revoca nulla osta lavoro stagionale per difetto di istruttoria e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 1080 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e di procedure del Decreto Flussi, l’esercizio contestuale di altra attività lavorativa, anche subordinata, da parte del legale rappresentante della società datrice di lavoro non integra causa ostativa. In assenza di espresso divieto normativo, tale circostanza non può fondare un provvedimento di revoca. L’Amministrazione, di fronte a una partita IVA attiva e regolarmente iscritta, non può assumere un atteggiamento passivo: è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e a cooperare con le altre amministrazioni, in un’ottica di leale collaborazione e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento. La motivazione postuma, dedotta per la prima volta in giudizio e non collimante con la motivazione dell’atto impugnato, è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, nell’ambito delle procedure del Decreto Flussi per l’anno 2023, cinque distinte istanze per l’assunzione di manodopera stagionale nel settore agricolo. Il SUI di Catania ha dapprima rilasciato i relativi nulla osta in data 5 febbraio 2024, poi li ha revocati con cinque provvedimenti di identico tenore, tutti del 30 luglio 2024.
La motivazione della revoca è comune: la partita IVA indicata in domanda non risulterebbe riferita ad alcuna attività del richiedente, bensì a un’attività di “barbiere“, risultando il richiedente dipendente a tempo indeterminato presso altra società. La ricorrente ha impugnato gli atti deducendo erronea valutazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, allegando visura camerale e certificato di attribuzione di partita IVA aggiornati. L’Avvocatura dello Stato si è opposta sostenendo che la revoca sarebbe stata determinata dalla mancata produzione di documentazione reiteratamente richiesta dallo SUI.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la cancellazione dal fascicolo di un atto erroneamente depositato da un commissario ad acta estraneo alla controversia, e ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo. I cinque provvedimenti, pur riferendosi a distinti lavoratori, scaturiscono dalla medesima istanza del datore di lavoro e mostrano piena identità di contenuto e di apparato motivazionale, sicché l’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa giustifica la deroga alla regola generale dell’impugnabilità di un solo provvedimento con un ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato sul dirimente profilo del difetto d’istruttoria. Anzitutto alcuna rilevanza può assumere, a sostegno della revoca, la circostanza che il legale rappresentante della società sia anche lavoratore subordinato presso altra impresa. I parametri ordinamentali non prevedono, tra i requisiti del datore di lavoro, l’esclusività dell’attività imprenditoriale, né indicano come causa ostativa lo svolgimento contestuale di altra attività lavorativa. In assenza di espresso divieto normativo, tale elemento non può essere legittimamente utilizzato come fondamento di un provvedimento di diniego o di revoca.
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente consta invece che la partita IVA corrisponde alla società, che questa è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di “Impresa Agricola” sin dal 24 luglio 2020 e che l’attività esercitata comprende la silvicoltura e altre attività forestali. Tali risultanze avallano l’assunto circa le carenze dell’attività istruttoria, all’esito della quale l’Amministrazione ha dedotto che la partita IVA sarebbe riconducibile a un’attività di barbiere. L’eccezione difensiva secondo cui la discrasia emergerebbe dai sistemi delle Comunicazioni Obbligatorie “probabilmente” per un mancato aggiornamento non scalfisce la censura: non è suffragata da congrui elementi probatori ed è prospettata in termini di mera probabilità.
Il Tribunale afferma il principio per cui, se il datore di lavoro non allega un certificato di attribuzione aggiornato pur essendo la partita IVA attiva e regolarmente iscritta, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, invitandolo a correggere l’errore o a integrare la documentazione, in forza degli artt. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999. Sebbene sul datore di lavoro gravi un onere di diligenza e di autoresponsabilità, l’Amministrazione non può assumere un atteggiamento passivo: deve cooperare con le altre amministrazioni per acquisire i dati necessari.
Non convince neppure la tesi dell’Avvocatura secondo cui la vera causa della revoca sarebbe la mancata produzione documentale. L’assunto, dedotto per la prima volta in atto difensivo e non collimante con la motivazione degli atti impugnati, integra una inammissibile motivazione postuma ed è comunque infondato, risultando dagli atti che la società ha dato riscontro alle richieste di integrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dell’effetto conformativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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