Servizio filoviario e autobus: istruttoria sulla cessazione degli effetti della delibera (TAR Abruzzo n. 21 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Laddove l’amministrazione eccepisca la cessazione degli effetti del provvedimento impugnato per il sopraggiungere di un evento (nella specie, l’attivazione del servizio filoviario) che lo renderebbe non più produttivo di effetti, il giudice amministrativo, al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso, può disporre un’istruttoria volta ad accertare se l’atto abbia effettivamente smesso di produrre effetti, anche mediante la richiesta di una documentata relazione alle parti resistenti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un comitato, della delibera di giunta regionale del 17 aprile 2025, n. 229, avente ad oggetto il progetto di realizzazione di un impianto filoviario nei comuni di Pescara e Montesilvano e l’attivazione temporanea di un servizio di trasporto pubblico su gomma sul tracciato filoviario. Il ricorrente ha contestato anche atti presupposti e consequenziali, tra cui la determina per l’immissione in servizio di autobus elettrici in attesa dell’attivazione del servizio mediante filobus.
Successivamente, la Regione Abruzzo ha depositato una nota del 25 settembre 2025 con la quale ha rappresentato che, a seguito dell’attivazione del servizio filoviario (avvenuta, secondo quanto dichiarato, l’11 settembre 2025), la delibera impugnata non sarebbe più produttiva di effetti, non risultando pertanto necessaria la sua revoca e dovendosi ritenere cessata la materia del contendere. Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, aveva peraltro disposto che il giudice di primo grado fissasse una nuova e più ravvicinata udienza di merito, in considerazione dei rilevanti interessi pubblici e privati coinvolti.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la questione centrale da accertare è la permanenza dell’interesse al ricorso, ovvero verificare se la delibera impugnata abbia effettivamente smesso di produrre effetti dall’attivazione del servizio filoviario. In particolare, il giudice intende chiarire se ci si trovi dinanzi a un servizio tuttora di fatto misto (con autobus elettrici oltre ai filobus) o esclusivamente filoviario, come più volte rappresentato dalle amministrazioni resistenti.
Al fine di acquisire elementi certi e documentati, il Tribunale ritiene opportuno richiedere una relazione di chiarimenti alle amministrazioni resistenti su una serie di circostanze fattuali. In primo luogo, chiede di indicare se sul tracciato in questione transitino o siano transitati autobus elettrici dopo l’introduzione del servizio filoviario e, in caso affermativo, di rappresentare in modo documentato tutti i passaggi verificatisi e le relative esigenze.
Il tribunale richiede inoltre di documentare, per ogni episodio, l’eventuale connessione con presunti malfunzionamenti di uno o più filobus, specificando il tipo di guasto, la durata e il rimedio adottato, nonché di indicare la fonte normativa, primaria, regolamentare o amministrativa che ha autorizzato caso per caso la circolazione. Infine, viene chiesto di motivare per quali ragioni, specie in caso di guasti che coinvolgano singoli filobus, non si sia ritenuto preferibile programmare un sistema di sostituzione con i medesimi mezzi filoviari.
L’ordinanza istruttoria dispone l’incombente da eseguirsi entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione e anticipa la trattazione dell’udienza pubblica, fissandola al 27 marzo 2026.
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Nota della Redazione
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