Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 780 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., salvo che le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non manifestino opposizione. In caso di estinzione, il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle integralmente.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, una serie di atti del Comune di Brindisi, concernenti il divieto di iniziare o proseguire i lavori di posa di ombreggianti e ombrelloni su una proprietà privata a supporto di uno stabilimento balneare, nonché i pareri sfavorevoli del Servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio dell’ente locale.

Nelle more del giudizio, la società ricorrente manifestava la volontà di non coltivare ulteriormente la controversia, notificando ritualmente alla controparte un atto di rinuncia al ricorso in data 14.4.2026. Il Comune di Brindisi, costituitosi in giudizio, non opponeva alcuna eccezione alla rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la documentazione processuale, ha rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 84 cod. proc. amm. per la declaratoria di estinzione del giudizio. La rinuncia, sottoscritta sia dal legale rappresentante della società sia dal difensore munito di mandato speciale, è stata depositata presso la segreteria e notificata alla controparte nel rispetto del termine dilatorio di dieci giorni prima dell’udienza, senza che quest’ultima manifestasse opposizione.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il quale ricollega alla rinuncia l’effetto estintivo del giudizio, in coerenza con il principio dispositivo che attribuisce alla parte il potere di non proseguire l’azione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha fatto applicazione del secondo comma dell’art. 84 cod. proc. amm., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il giudice, considerate tutte le circostanze del caso, ritenga di disporne la compensazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese tra le parti, valorizzando gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio e la condotta processuale complessivamente tenuta dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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