Riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero e silenzio-inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 10553 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione, nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, ex art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’autorità competente è tenuta a riesaminare l’istanza valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, anche con riferimento alla durata complessiva, al livello e alla qualità delle formazioni a tempo parziale, e a disporre, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il termine per provvedere, tenuto conto del rilevantissimo numero di istanze della specie, può essere commisurato a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, proponeva istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenerne il riconoscimento in Italia. Non avendo ricevuto riscontro, adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna alla adozione di un provvedimento espresso, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha quindi osservato che l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, nel recepire la direttiva 2005/36/CE, fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Nella specie, tale termine era già decorso alla data di proposizione del ricorso, con conseguente integrazione del silenzio-inadempimento.
Pur ritenendo sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ritenuto di commisurare il termine per l’adozione del provvedimento a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerato il dato notorio della presentazione di un numero rilevantissimo di richieste della medesima specie.
Sul merito della valutazione demandata all’Amministrazione, il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sezione VII, nella sentenza n. 1361 del 2023 e dall’Adunanza Plenaria nelle pronunce nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022. Tali principi impongono di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo conseguito all’estero tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno e, ove necessario, disponendo misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Tribunale ha inoltre ricordato il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Morgenbesser, come richiamate dal Giudice d’appello, secondo cui l’autorità competente deve verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero e le qualifiche o l’esperienza professionale maturate nello Stato membro di origine soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività di insegnamento di sostegno.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di provvedere nel termine di 120 giorni e disponendo la nomina di un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per il caso di perdurante inadempienza, con termine di ulteriori 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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