Requisiti di accesso al concorso docenti: possesso al termine di scadenza e divieto di integrazione postuma (TAR Lombardia n. 3356 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio fissato dal bando per la presentazione della domanda. L’amministrazione non è tenuta ad aprire finestre temporali per consentire la partecipazione di coloro che intendano candidarsi sulla base di un titolo non ancora conseguito. Il principio di par condicio e la certezza delle situazioni giuridiche impongono il divieto di integrazione postuma della domanda, senza che rilevi la diversa collocazione temporale delle prove dei singoli candidati.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria (classe AS12), indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In sede di domanda dichiarava il possesso della laurea e dei 24 CFU, non potendo ancora vantare l’abilitazione all’insegnamento, conseguita solo in un momento successivo a causa del ritardo nell’avvio dei percorsi abilitanti. Esclusa la valutazione del titolo, la ricorrente impugnava gli atti della procedura, chiedendo l’attribuzione dei punti per l’abilitazione e l’inserimento nella fascia del 30% degli idonei.
La candidata deduceva la disparità di trattamento rispetto ai concorrenti che, convocati prima, avevano potuto dichiarare l’abilitazione. Con motivi aggiunti contestava anche l’omessa pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli.
La Motivazione della Corte
I motivi sono stati respinti dal TAR Lombardia. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito la lex specialis, rilevando come l’art. 4, comma 3, del D.D.G. n. 3059/2024 prevedesse tre distinti canali di accesso alternativi, imponendo, in ogni caso, il possesso dei titoli alla scadenza del termine per la domanda. La norma disciplinava anche la partecipazione con riserva per gli iscritti ai percorsi abilitanti, con scioglimento positivo entro il 30 giugno 2025.
Quanto alla mancata valutazione dell’abilitazione, la sentenza richiama il principio generale per cui i requisiti di partecipazione, in ossequio alla par condicio concorsuale, devono sussistere al momento della scadenza del bando. Secondo il Tribunale, la scelta di ammettere la partecipazione di coloro che avevano conseguito i 24 CFU rappresenta una facoltà consentita all’amministrazione, non un’opzione doverosa: nessuna regola impone di aprire nuove finestre per consentire l’ingresso a chi non ha ancora completato l’iter abilitante.
Il Collegio evidenzia che la candidata non era stata esclusa, avendo partecipato con i titoli già posseduti. La mancata indicazione dell’abilitazione in via di conseguimento è derivata da una scelta consapevole, non da un errore dell’amministrazione. Ne discende che una valutazione ex post configurerebbe una inammissibile integrazione postuma della domanda, lesiva dell’affidamento degli altri partecipanti.
Infine, il TAR ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla mancata conoscibilità dei criteri di valutazione dei titoli: la tabella dei punteggi è contenuta nell’Allegato B del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, espressamente richiamato dal bando di concorso. La procedura risulta pertanto conforme ai principi di trasparenza e meritocrazia. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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