Inidoneità al servizio militare e fissazione dell’udienza di merito per la definizione della controversia (TAR Calabria n. 364 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di inidoneità al servizio militare, l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. può essere accolta ai soli fini della trattazione del merito, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione, quando le esigenze cautelari del ricorrente risultino adeguatamente soddisfatte dalla celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione. In tal caso, l’accoglimento ai soli fini del merito non implica una valutazione prognostica sull’esito del ricorso, ma risponde all’esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia senza anticipare, in sede incidentale, valutazioni proprie del giudizio di merito. La compensazione delle spese della fase cautelare costituisce l’assetto tipico di tale esito, in assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma all’esito di visita medico collegiale, nonché la conseguente determinazione del Comando Legione Carabinieri Calabria di collocazione in aspettativa per infermità. Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione al verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina — che aveva confermato il giudizio di inidoneità — e alla successiva determina del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”.
La vicenda traeva origine dall’accertamento sanitario che aveva condotto alla declaratoria di inidoneità al servizio militare, con conseguente aspettativa a decorrere da una data determinata. Avverso tali provvedimenti, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dall’esponente fossero adeguatamente soddisfatte ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la celere trattazione del merito del ricorso. Tale disposizione attribuisce al giudice amministrativo il potere di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’immediata fissazione dell’udienza di merito, quale strumento di tutela satisfattiva delle ragioni del ricorrente in sede di definizione della controversia.
La pronuncia non contiene alcuna valutazione nel merito della fondatezza del ricorso né una delibazione delle censure dedotte avverso i provvedimenti di inidoneità. L’accoglimento ai soli fini del merito si configura, infatti, come tecnica di tutela che consente di anticipare la fissazione dell’udienza pubblica di discussione, evitando di dilatare i tempi processuali e contemperando le contrapposte esigenze delle parti in una fase in cui non vi è ancora un compiuto contraddittorio sul merito.
Con riferimento alle spese della fase processuale, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in coerenza con la natura interlocutoria della pronuncia e con l’assenza di una soccombenza effettiva. Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare ai soli fini della trattazione del merito, fissando l’udienza pubblica del 25 novembre 2026 e disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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