Revoca del nulla osta se il reddito dell’anno precedente è insufficiente (TAR Lombardia n. 351 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro deve essere condotta avendo riguardo al reddito prodotto nell’anno antecedente alla presentazione della richiesta, e non alla situazione economica che si prospetta al momento della futura assunzione. L’asseverazione resa dal professionista abilitato costituisce strumento di semplificazione procedimentale e non vincola l’Amministrazione, la quale può contestarne le conclusioni e revocare il nulla osta già rilasciato ove emerga la carenza dei requisiti. Resta salva la facoltà del datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa in sede procedimentale, a seguito del preavviso di diniego o di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Brescia il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero, ottenendolo nel maggio 2024 per effetto del meccanismo del silenzio-assenso. Nel corso del procedimento l’Amministrazione, riscontrando una carenza reddituale in capo al datore di lavoro, aveva inoltrato un preavviso di revoca; l’interessato aveva replicato trasmettendo i redditi integrativi di un familiare, sostenendo il raggiungimento di una capacità economica superiore alla soglia richiesta.
Con provvedimento del gennaio 2025 l’Amministrazione ha disposto la revoca del nulla osta, rilevando l’insufficienza del reddito rispetto ai parametri delle circolari applicabili. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’eccesso di potere per avere la Prefettura richiesto un reddito pari al doppio della soglia prevista, pur non essendo ancora instaurato il secondo rapporto di lavoro e trovandosi il lavoratore ancora all’estero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dal quadro delle circolari in materia di flussi migratori. La Circolare congiunta flussi 2023-2025 n. 5669 del 27.10.2023, in relazione al settore dell’assistenza familiare e in raccordo con l’art. 6, comma 4, lettera c), del D.P.C.M. 27.9.2023, richiama le Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, che fissano la soglia del reddito imponibile del datore di lavoro in euro 20.000,00 annui per il nucleo composto dal solo datore e in euro 27.000,00 quando la famiglia anagrafica comprende più familiari conviventi.
La sentenza richiama poi il vigente art. 24 bis del D.Lgs. 286/1998, introdotto dal D.L. 20/2023 e convertito nella Legge 50/2023, che disciplina il procedimento semplificato di verifica dei requisiti. Il comma 1 riguarda le prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero delle richieste; il comma 2 stabilisce che le verifiche di congruità tengono conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti, e del tipo di attività svolta dall’impresa.
Il Collegio ha chiarito la ratio di tali verifiche: assicurare che l’assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile. L’asseverazione è strumento di semplificazione, ma non muta la natura e la complessità dei criteri applicabili; essa non impedisce all’Amministrazione di contestare le conclusioni dell’asseveratore, né al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa in sede procedimentale, come affermato da questa Sezione nella sentenza n. 524 del 13.6.2025.
Nel caso concreto, al momento della presentazione dell’istanza il ricorrente aveva alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, il cui rapporto è cessato solo in data 31.3.2024. Tale circostanza è stata sottaciuta tanto nell’istanza quanto, secondo quanto affermato dall’Amministrazione e non contestato in giudizio, nell’asseverazione. La tesi del ricorrente, secondo cui non andrebbe considerato il reddito al momento della richiesta poiché l’assunzione e i connessi esborsi si verificherebbero solo a fronte del perfezionamento del rapporto, è stata giudicata contraria al dato normativo, che impone di tener conto del reddito prodotto l’anno antecedente alla richiesta. Il ricorso è pertanto infondato, non avendo il ricorrente documentato requisiti reddituali idonei a garantire l’effettività e la sostenibilità dell’assunzione; le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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