Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 437 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata è fondato quando l’Amministrazione, costituitasi, non provi di aver dato esecuzione al dettato giudiziale. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’Amministrazione di conformarsi entro il termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. Sussistono i presupposti per la fissazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata all’interesse legale, la quale, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, l’Amministrazione scolastica era stata condannata ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo in favore di due docenti, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Notificata ai fini dell’esecuzione, la pronuncia non aveva ricevuto attuazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione ha depositato mera costituzione di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla disciplina richiamata; l’Amministrazione intimata, pur costituitasi, non ha dato prova di aver dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, assegnando ai ricorrenti la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal giudice ordinario — euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi determinati secondo la sentenza ottemperanda — entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha poi riconosciuto i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Il parametro è stato individuato nell’interesse legale, sulla somma sopra indicata. Quanto alla decorrenza, il Collegio ha precisato che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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