Sindacato sulle schede valutative militari e autonomia dei periodi di valutazione (TAR Piemonte n. 1293 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’arbitrarietà, della irrazionalità manifesta, della illogicità e del travisamento dei fatti. Il giudizio finale è congruamente motivato quando si ponga in rapporto di armonia con i giudizi parziali espressi per ciascuna voce, non essendo necessaria la motivazione delle singole variazioni delle aggettivazioni. Le valutazioni contenute in ciascun documento caratteristico sono autonome e indipendenti in relazione al tempo e alle autorità intervenute, con la conseguenza che non sussiste alcun diritto del valutando al mantenimento dei giudizi conseguiti in periodi pregressi né rileva, di per sé, la flessione rispetto a valutazioni anteriori.

Il Fatto

La ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato due schede valutative, notificate il 13 settembre 2022, relative a distinti periodi di valutazione ed entrambe recanti la qualifica finale di “insufficiente”. Ha dedotto la tardività della notifica della prima scheda e la sua contestuale comunicazione con la successiva, oltre a profili di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle certificazioni linguistiche e agli attestati di formazione posseduti e in relazione alle precedenti valutazioni.

Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 marzo 2026 e decisa con rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto la censura sulla tempestività della notifica. I termini previsti per la compilazione e la comunicazione dei documenti caratteristici, in assenza di espressa previsione di perentorietà, hanno carattere meramente ordinatorio. La norma richiamata, l’art. 688, primo comma, del d.P.R. n. 90/2010, esprime solo l’esigenza che la valutazione non intervenga a distanza di tempo tale da pregiudicarne l’efficacia e la credibilità, circostanza non ricorrente nel caso concreto.

Nel merito, il giudice ha richiamato i principi che delimitano il sindacato sulle schede valutative, riprendendo Cons. Stato, Sez. II, n. 1243 del 2025 e i conformi precedenti della Sez. I n. 742 del 2024, Sez. IV n. 3799 del 2021 e Sez. I n. 1703 del 2021. Le valutazioni impingono nel merito dell’azione amministrativa e l’eventuale abnormità deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi. Il giudizio finale è congruamente motivato quando si trovi in rapporto di armonia con i giudizi parziali e non richiede un elenco analitico dei fatti.

Il Collegio ha poi escluso la dedotta contraddittorietà tra i giudizi analitici e le certificazioni linguistiche, riferite all’impegno e non al solo apprendimento e, comunque, non ottenute nel periodo valutativo. Analogamente ha escluso il contrasto con gli attestati di formazione, in gran parte relativi a periodi diversi o non comprensivi di tutti gli aspetti del servizio, rilevando che l’interessata non ha mai aderito ai corsi offerti dall’Amministrazione.

Quanto al confronto con le valutazioni precedenti, il Tribunale lo ha ritenuto precluso dalle fonti di settore, compendiate nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui i giudizi di ciascun documento si riferiscono esclusivamente all’arco temporale contemplato e le valutazioni sono autonome e indipendenti. Non sussiste un diritto al giudizio costante nel tempo. Nel caso di specie le schede immediatamente precedenti recavano già la qualifica di “inferiore alla media” e non erano state impugnate, sicché la flessione è risultata lieve e non ha richiesto uno sforzo motivazionale particolarmente intenso.

Infine, è stata respinta la censura sulla mancata sintesi tra giudizio del compilatore e del primo revisore, avendo quest’ultimo tradotto nel giudizio complessivo finale i giudizi espressi nelle parti precedenti. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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