Revoca del nulla osta per lavoro stagionale rilasciato in via anticipata (TAR Veneto n. 1508 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta per lavoro stagionale rilasciato in via anticipata, in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, non consolida alcuna posizione di affidamento tutelabile in senso impeditivo della revoca. Ove tali elementi emergano all’esito del controllo successivo, la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022 costituisce effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche dell’istanza, che avrebbero precluso il titolo sin dall’origine. Essa non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, né il superamento dei requisiti di effettività del radicamento territoriale e di completezza della proposta contrattuale, gravemente carenti.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione da parte di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023. Il nulla osta veniva rilasciato il 3 gennaio 2024, in regime acceleratorio, e dunque prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
In data 2 febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo, rilevando l’omessa produzione della documentazione minima necessaria. Dopo un ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza con cui il Tribunale ordinava all’Amministrazione di concludere il procedimento, la Prefettura comunicava l’avvio della revoca. Il provvedimento finale confermava i rilievi e il ricorso veniva respinto; la domanda cautelare era stata a sua volta respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo partecipativo. La comunicazione di avvio del luglio 2025 recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individuava l’istanza e le ragioni ostative ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio procedimentale si è quindi effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali.
Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies. La fattispecie è invece regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede, ove questi emergano successivamente, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Il rilascio anticipato non vale a consolidare la posizione del lavoratore quando, all’esito dei controlli, emerga la carenza originaria dei presupposti per l’ingresso e per l’instaurazione del rapporto.
La revoca della disciplina speciale non postula una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento, ma si atteggia quale effetto legale dell’accertamento di elementi ostativi. La procedura semplificata, pur funzionale al celere rilascio del titolo, non elide il potere-dovere di revoca in presenza di vizi genetici dell’istanza. Il Collegio richiama l’ordinanza del TAR Campania, Napoli, n. 501 del 2026 e la sentenza della Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone la sussistenza originaria dei requisiti di accesso. La sentenza che aveva imposto la conclusione del procedimento non ha accertato alcun diritto alla conferma del nulla osta.
Il terzo motivo è infondato. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia ed esaustiva, con ragioni autonome: il difetto di radicamento territoriale, la mancata dimostrazione del domicilio dei lavoratori, l’incompletezza dell’accordo individuale e l’insufficiente prova dei requisiti alloggiativi. L’apertura dell’unità produttiva è stata documentata solo nel luglio 2025, né i contratti di appalto provano di per sé una sede effettiva. La scheda contrattuale non indicava dati essenziali, impedendo le verifiche demandate all’Ispettorato. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, formati dopo l’ingresso, non elidono la carenza originaria. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato consegue alla manifesta infondatezza dei motivi. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati in relazione al frazionamento delle domande.
Nota della Redazione
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