L’avviso orale non incide sulla libertà personale e non richiede la stessa pericolosità della sorveglianza speciale (TAR Campania n. 409 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-rigotto formatosi su un ricorso gerarchico ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 deve essere qualificato come azione di annullamento avverso un provvedimento tacito di rigetto e trattato con il rito ordinario. L’avviso orale, consistendo in un invito a tenere una condotta conforme alla legge, non è limitativo della libertà personale dell’interessato. Ne consegue che il relativo diniego non è assistito da un periculum in mora fondato su un generico danno reputazionale. Il grado di pericolosità richiesto per l’applicazione della sorveglianza speciale è superiore a quello sufficiente per l’adozione dell’avviso orale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, nonché, per quanto occorra, il provvedimento del Questore e l’avviso orale emesso nei suoi confronti. Il ricorrente agiva con il rito del silenzio-rigetto.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riqualificato l’azione, ritenendo che la domanda dovesse essere trattata come impugnazione avverso un provvedimento tacito di rigetto, formatosi decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto, e non come azione avverso il silenzio. Tale qualificazione ha comportato l’applicazione del rito ordinario anche all’impugnazione degli atti del Questore.
Soffermandosi sulla domanda cautelare, il Collegio ne ha rilevato la genericità. La censura relativa al periculum in mora era riferita, infatti, solo a un danno reputazionale, non supportato da specifiche indicazioni. La natura stessa della misura, quale invito a “tenere una condotta conforme alla legge”, è stata ritenuta idonea a escludere la sussistenza del requisito cautelare.
Quanto al fumus, il Tribunale ha precisato che la prognosi negativa sulla pericolosità del ricorrente effettuata dal Tribunale delle Misure di Prevenzione non può rilevare. Il grado di pericolosità necessario per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è, infatti, maggiore di quello sufficiente per l’adozione dell’avviso orale, che non limita la libertà personale dell’interessato.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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