Le raccomandazioni Anac prive di portata lesiva non sono impugnabili (TAR Lazio n. 9368 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’Anac, nell’esercizio della funzione di vigilanza, si limitano a “ritenere” e “raccomandare” non costituiscono provvedimenti precettivi né esercizio di poteri autoritativi: prive di autonoma portata lesiva, non sono autonomamente impugnabili per difetto dell’interesse a ricorrere. L’interesse (di fatto) a vedere riconosciuto un errore interpretativo dell’Autorità non integra l’interesse a ricorrere, non traducendosi in alcuna utilità concreta per il ricorrente; la lesività può emergere solo da eventuali sviluppi della vicenda, quali la comminazione di sanzioni o l’assunzione dell’atto a presupposto di un accertamento di responsabilità.
Il Fatto
La società affidante, Rete ferroviaria italiana s.p.a., aveva stipulato con il contraente generale una convenzione per la realizzazione della linea ad alta velocità “Terzo valico dei Giovi”. A seguito degli impegni assunti verso la Commissione europea, atti aggiuntivi avevano previsto l’affidamento al mercato mediante gara del 60% delle opere. L’Anac, avviato un procedimento di vigilanza, aveva adottato una delibera con cui “riteneva” che l’obbligo non fosse assolto con la sola aggiudicazione e “raccomandava” di individuare soluzioni per evitare che lavorazioni già aggiudicate a un’impresa poi fallita ricadessero sul contraente generale. Avverso tale delibera Rfi proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di diretta lesività, ritenendola fondata. La delibera impugnata, pur assunta all’esito di un procedimento di vigilanza, non presenta carattere precettivo: il suo “dispositivo” si compone dei verbi “ritenere” e “raccomandare”, rivelatori dell’assenza di una diretta lesione delle posizioni giuridiche del destinatario.
Quanto all’interesse azionato, il Tribunale ha escluso che la mera aspirazione a vedere riconosciuto un errore interpretativo dell’Autorità possa integrare l’interesse a ricorrere: essa non arreca alcuna utilità concreta, trasformando il giudizio amministrativo in un processo oggettivo, estraneo alla giurisdizione di legittimità.
La delibera, inoltre, non ha determinato alcuna modifica autoritativa del contratto, né ordinato la sospensione dei pagamenti o imposto comportamenti. La contabilizzazione delle lavorazioni resta una prerogativa esclusiva dell’affidante, potendo l’Anac fornire al più un supporto tramite raccomandazioni non vincolanti: il destinatario può aderirvi o meno senza subire conseguenze negative immediate.
La lesività dell’atto potrà emergere solo in un momento successivo, qualora la delibera venga assunta a presupposto di sanzioni amministrative o di accertamenti di responsabilità riferiti a una fattispecie concreta. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dell’interesse a ricorrere, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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