Bancarotta impropria da operazioni dolose e concorso con la bancarotta patrimoniale (Cass. pen. Sez. 5 n. 12236 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, previsto dall’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., mantiene la propria autonomia rispetto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale quando la condotta non si esaurisce nella mera distrazione, ma consiste in comportamenti gestionali abusivi o infedeli che cagionano o aggravano il dissesto; in tal caso è configurabile il concorso materiale tra i due reati. Costituisce tipica operazione dolosa la sistematica omissione del versamento di imposte e contributi, utilizzata come forma illecita di finanziamento dell’impresa, che aggrava la posizione debitoria per effetto di sanzioni e interessi. La preesistenza di un dissesto già in atto non interrompe il nesso causale, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., essendo sufficiente che l’operazione dolosa abbia determinato anche solo l’aggravamento del dissesto. In tema di bancarotta per distrazione, la successiva restituzione del bene costituisce post factum non satisfattivo, irrilevante per la consumazione del reato e per la sua offensività.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la condanna alla pena di tre anni di reclusione per due imputati, quali amministratori di diritto e di fatto di una società poi fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da operazioni dolose. Il fallimento era caratterizzato da un passivo superiore ai 22 milioni di euro, prevalentemente erariale. Agli imputati era contestato un disegno criminoso articolato nella distrazione di somme e dell’intero ramo d’azienda, nella sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili e nella causazione del dissesto attraverso la sistematica omissione del versamento di tributi e contributi sin dal 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso le doglianze relative alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, ribadendo che, nel processo celebrato con il rito abbreviato, il potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione è subordinato alla valutazione di assoluta necessità, restando escluso ogni potere di iniziativa delle parti, che hanno rinunciato al diritto alla prova prestando consenso al rito alternativo. La prova negativa dedotta dalla difesa cede logicamente di fronte alla prova positiva dell’ingerenza gestoria, rendendo l’escussione della teste superflua.
Quanto alla contestazione cumulativa di sottrazione e irregolare tenuta delle scritture contabili, la Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione alternativa delle due fattispecie di bancarotta documentale, precisando che l’omessa tenuta può essere parziale e diviene caratterizzata da dolo generico quando l’omissione consiste nell’occultamento di specifiche operazioni rilevanti, di cui si vuole evitare la conoscenza agli organi fallimentari. Nel caso di specie, le scritture mancanti si riferivano proprio agli anni delle operazioni più gravi, impedendo alla curatela di ricostruire le cause del dissesto.
Il punto centrale della motivazione riguarda il rapporto tra bancarotta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose. La Corte ha escluso l’assorbimento della seconda nella prima, affermando che l’omissione sistematica del versamento di imposte e contributi costituisce operazione dolosa distinta dalla distrazione di beni, in quanto utilizza l’inadempimento tributario come forma illecita di finanziamento dell’impresa, aggrava il dissesto per effetto di sanzioni e interessi ed è funzionale alla stessa condotta distrattiva, che beneficia dei risparmi derivanti dalle evasioni. Ne consegue il concorso materiale tra i due reati.
La Corte ha altresì chiarito che la preesistenza di un dissesto già in atto nel 2013 non interrompe il nesso causale, essendo sufficiente che l’operazione dolosa abbia determinato anche solo un aggravamento del dissesto, e che la qualifica di amministratore di fatto, ex art. 2639 cod. civ., comporta la responsabilità per tutti i comportamenti dell’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato. Quanto alla distrazione di una somma di denaro, la successiva restituzione parziale costituisce un post factum che non elide la sussistenza del reato, di natura pericolosa, potendo rilevare solo ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
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Nota della Redazione
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