Misure cautelari reali, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 30722 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, perché vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non vi rientra, invece, l’illogicità manifesta, deducibile in sede di legittimità solo attraverso lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il tribunale del riesame, investito di specifiche censure sul fumus commissi delicti, deve darne conto con motivazione effettiva; in difetto, il vizio si traduce in violazione di legge e comporta l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Con l’ordinanza impugnata, emessa a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto la somma di euro 32.585 rinvenuta nella disponibilità della ricorrente, in relazione all’ipotizzato reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.
Il difensore dell’indagata ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe confermato il vincolo reale su meri indici sintomatici, senza individuare adeguatamente il delitto presupposto da cui il denaro sarebbe derivato. La difesa contesta inoltre la pertinenzialità della somma, sequestrata presso l’abitazione di un terzo, ed evidenzia che il GIP aveva escluso la responsabilità della ricorrente quanto alla detenzione dello stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e n. 25932 del 2008, il Collegio precisa che nella nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi così radicali da svuotare l’apparato argomentativo, ma non l’illogicità manifesta, deducibile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Da ciò discende l’onere del tribunale del riesame: di fronte a censure specifiche sul fumus commissi delicti, il giudice deve indicare le ragioni dell’infondatezza, dell’irrilevanza o della superfluità degli argomenti difensivi. In difetto, il vizio integra violazione di legge e impone l’annullamento con rinvio (Sez. II n. 37100 del 2023).
Quanto alla verifica del fumus, la Corte ribadisce che il giudice non può limitarsi a un controllo astratto della qualificazione giuridica prospettata dall’accusa, ma deve confrontarsi con le risultanze processuali e con le contestazioni difensive, esplicitando le ragioni che rendono sostenibile l’ipotesi accusatoria. Tale accertamento esige la concreta emersione di indizi di reato, senza richiedere i gravi indizi propri delle misure cautelari personali (Sezioni Unite n. 23 del 1996; Sez. III n. 8152 del 2024).
Applicando tali principi, il ricorso è inammissibile. L’ordinanza ha ricostruito le condotte e ha dato conto delle ragioni del fumus di ricettazione ex art. 648 cod. pen., confrontandosi con le deduzioni difensive. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, nei reati contro il patrimonio che presuppongono altro delitto, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, senza necessità di ricostruirne tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. II n. 6584 del 2021). Esso è stato ravvisato nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, valorizzando il rinvenimento di circa un chilogrammo di hashish nella disponibilità del coindagato, le modalità di custodia della somma, il bilancino di precisione e le dichiarazioni del coindagato.
Il Tribunale ha inoltre esaminato e reputato inattendibile la prospettazione difensiva sulla provenienza di parte del denaro da un terzo, ravvisando il periculum in mora nella possibilità di reimpiego in attività criminose. La motivazione risulta effettiva e coerente: le censure si sostanziano in una sollecitazione a rivalutare il merito, non consentita ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.