Ottemperanza per la carta docente: il termine di 120 giorni e il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3110 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente non richiede la prova dell’inadempimento, ma è sufficiente che l’Amministrazione, costituita in giudizio, non alleghi né documenti l’avvenuta integrale esecuzione del titolo. In caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta avviene direttamente nella sentenza, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza diritto a compenso trattandosi di funzione istituzionale.
Il Fatto
La vicenda origina dalla sentenza del Tribunale Civile di Varese, sezione lavoro, che aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo di 500 euro per ciascun anno. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando il precedente di cui a TAR Lombardia, Milano, III, n. 1976 del 2026.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. La pretesa era sorretta da idonea documentazione e non risultava contrastata dall’Amministrazione, che non aveva allegato né provato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Tale mancata contestazione ha determinato l’accoglimento della domanda e la declaratoria di inottemperanza del Ministero, con assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già pagato.
Il Collegio ha altresì disposto la nomina fin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, con obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alle spese, il Collegio ha condannato l’Amministrazione, applicando il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. e richiamando la giurisprudenza sulle «attività minime e stereotipate», con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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