Cessata materia del contendere per sopravvenuto rilascio della VIA (TAR Puglia n. 218 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale diviene improcedibile per cessata materia del contendere quando, in corso di giudizio, il provvedimento favorevole viene adottato e l’interesse sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatto. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e, ricorrendo i presupposti della soccombenza virtuale, pone le spese processuali a carico dell’Amministrazione resistente, la cui condotta inerte ha reso necessario il ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 13 ottobre 2023, un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico della potenza di 67,05 MW, da realizzarsi nel comune di Gravina in Puglia. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la declaratoria di formazione del silenzio assenso sull’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura e la condanna del MASE al rilascio del provvedimento di VIA.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in data 2 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva depositato in giudizio il provvedimento favorevole di VIA, rilasciato relativamente al progetto oggetto della controversia. Tale rilascio è stato ritenuto dal Collegio pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, avendo la società ottenuto il bene della vita cui aspirava.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere di dichiarare tale evenienza quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da determinare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
Quanto alle spese processuali, il TAR ne ha disposto la condanna a carico del Ministero resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio si fonda sulla valutazione dell’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto in assenza del sopravvenuto rilascio del provvedimento: l’inerzia serbata dall’Amministrazione e la conseguente necessità per la società di adire il giudice amministrativo giustificano l’integrale ripetizione delle spese in favore della ricorrente, liquidate nella complessiva misura di € 1.000, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
La pronuncia di cessata materia del contendere assume così una funzione definitoria del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure dedotte, e l’accoglimento della domanda di condanna alle spese realizza l’effetto di compensare la parte che ha dovuto agire per ottenere ciò che le spettava.
Nota della Redazione
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