Sorveglianza speciale sospesa per detenzione e verifica di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 32918 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, quando l’esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa perché l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale deve verificare la persistenza della pericolosità sociale secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, anche a prescindere dalla durata biennale della detenzione, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 162 del 2024. Tale verifica costituisce condizione di efficacia della misura e non può essere surrogata dalla valutazione compiuta dalla corte d’appello in sede di impugnazione del decreto impositivo, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. In difetto della rivalutazione, le prescrizioni non acquistano efficacia e la loro violazione non integra il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.4.2025, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi il 13.5.2022 nei confronti di un soggetto per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, consistito nell’aver violato la prescrizione di non rincasare dopo le ore 20:00 imposta con la sorveglianza speciale. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena era stata rideterminata in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
La difesa aveva sostenuto, con il primo motivo di appello, l’assenza di una nuova valutazione della pericolosità sociale al momento della risottoposizione alla misura, dopo la sospensione conseguente alla detenzione. La corte territoriale aveva respinto l’argomento, rilevando che la pericolosità era stata rivalutata con decreto del 19.1.2018, eseguito il 3.4.2018. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 34 e 36, lett. g) e h), cod. proc. pen. per avere due componenti del collegio già giudicato lo stesso imputato in altro procedimento, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non incide sulla capacità del giudice e non determina nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., costituendo esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, da far valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. Nel caso di specie il ricorrente non aveva proposto istanza di ricusazione.
Il secondo motivo è stato invece accolto. Dagli atti risultava che l’interessato era stato detenuto dal 23.1.2016 al 25.1.2018. Trova quindi applicazione la Corte cost. n. 162 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui subordinava la verifica della persistenza della pericolosità al protrarsi della detenzione per almeno due anni.
La sentenza impugnata aveva fatto affidamento sulla rivalutazione operata dalla corte d’appello con decreto del 19.1.2018, ma tale provvedimento era stato emesso in sede di impugnazione del decreto del tribunale che aveva applicato la misura. Si tratta di una valutazione diversa da quella richiesta dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, che è specifica e calibrata sull’incidenza della espiazione della pena e della sua funzione risocializzante, con poteri istruttori e di interlocuzione con l’amministrazione penitenziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e gli organi di polizia giudiziaria.
La Corte ha sottolineato che la pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione deve sussistere al momento della decisione di primo grado e che l’eventuale mutamento può essere fatto valere con istanza di revoca o modifica ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011. Il decreto della corte d’appello era peraltro intervenuto poco prima della cessazione della detenzione, sicché doveva escludersi che avesse ad oggetto un nuovo apprezzamento della pericolosità all’esito della pena. In difetto della rivalutazione del tribunale, la misura doveva considerarsi ancora sospesa.
La Corte ha quindi richiamato il principio già affermato da Sez. I n. 14346 dell’8/1/2025, Pizzimenti, secondo cui la mancanza di una condizione di efficacia della misura preclude la configurabilità del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 a carico di chi ne abbia violato le prescrizioni. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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