Furto consumato per la merce bloccata dopo la disponibilità della refurtiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 2291 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la circostanza aggravante del furto di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. la condotta di chi rimuove l’apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita, poiché tale azione, implicando il ricorso ad energia fisica, determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una componente essenziale e viene privata, sotto il profilo funzionale, dello strumento di protezione predisposto dal titolare. La nozione di violenza sulle cose, di cui all’art. 392, comma 2, cod. pen., non richiede che l’energia fisica sia rivolta direttamente sul bene oggetto di sottrazione, ben potendo esplicarsi sullo strumento posto a sua difesa. Il delitto di furto è altresì consumato, e non tentato, allorché l’agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, pur essendo stato nel frattempo monitorato a distanza dalla polizia giudiziaria, poiché tale osservazione non impedisce il perfezionamento dell’impossessamento prima del blocco.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna dell’imputata per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con altri, di indumenti del valore complessivo di euro 409,40 sottratti da un esercizio commerciale, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di doglianza. Con il primo aveva contestato la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che l’uso di un magnete per aprire le placche non avesse danneggiato né mutato la destinazione delle stesse. Con il secondo aveva invece lamentato la mancata riqualificazione del fatto in furto tentato, deducendo che l’imputata fosse rimasta costantemente sotto il controllo visivo dell’addetto alla sicurezza e degli operatori di polizia, senza mai acquisire un’effettiva disponibilità della merce.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, ritenendo il primo infondato alla luce della nozione di violenza sulle cose delineata dall’art. 392, comma 2, cod. pen., che sussiste anche quando la cosa venga trasformata o ne sia mutata la destinazione. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’aggravante è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza posta a difesa della cosa altrui, precisando che tale energia non deve necessariamente essere rivolta sul bene da sottrarre, ma può riguardare anche lo strumento posto a sua protezione. È stata, in particolare, valorizzata la giurisprudenza che configura l’aggravante nel caso di rimozione dell’apparato antitaccheggio, poiché tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res, la quale perde una componente essenziale e viene privata, sotto il profilo funzionale, dello strumento di protezione, risultando più facilmente aggredibile e vanificando lo scopo di protezione predisposto dal titolare.
La Corte ha inoltre osservato che tale indirizzo interpretativo ha ricevuto l’avallo della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha fatto propria l’esegesi per cui l’aggravante si configura anche quando la violenza venga rivolta sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la più efficace difesa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura priva di pregio, evidenziando come la sentenza impugnata avesse congruamente accertato che l’imputata aveva già conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della merce sottratta, essendo stata sorpresa dagli operanti all’esterno dell’esercizio commerciale, in possesso della refurtiva. È stata, altresì, ritenuta non veritiera la circostanza del costante controllo visivo, risultando che l’addetto alla sicurezza aveva perso le tracce dell’imputata e del coimputato, i quali si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati bloccati all’interno di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.
La Corte ha, infine, richiamato il principio per cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena e autonoma disponibilità della refurtiva, anche per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non avviene ad opera della persona offesa e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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