Diffida a provvedere non equivale a nuova istanza se meramente sollecitatoria (TAR Sicilia n. 733 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a provvedere può essere equiparata a una nuova istanza di avvio del procedimento solo ove ne possieda i requisiti sostanziali e formali, contenendo una richiesta di riapertura del procedimento e non un mero sollecito a concludere quello pendente. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., l’azione avverso il silenzio va proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La scadenza del termine annuale opera sul solo piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale. All’interessato è consentito ovviare alla decadenza soltanto presentando una nuova istanza che faccia nuovamente decorrere il termine per la conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 7 giugno 2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, nell’ambito di un procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione.

Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’11 luglio 2023 e la conclusione della fase di consultazione del 9 settembre 2023, il procedimento è rimasto in stallo, in attesa del parere della Commissione Tecnica. La società ha trasmesso in data 15 ottobre 2025 una diffida alla conclusione del procedimento; con nota del 21 ottobre 2025 il Ministero ha risposto in senso soprassessorio, rappresentando di aver trasmesso la documentazione alla Commissione. La società ha quindi agito avverso l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso. Ha preliminarmente escluso la necessità di concedere un termine per memorie, essendo la questione stata indicata in udienza e avendo il difensore preso posizione sul rilievo officioso.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il ricorso è stato notificato il 3 novembre 2025, ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La stessa ricorrente ha indicato il 9 ottobre 2023 e il 18 novembre 2023 come date di scadenza dei termini previsti dalla disciplina di settore. Trova quindi applicazione l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che fissa il termine decadenziale di un anno.

Il Collegio ha distinto la persistenza dell’obbligo sostanziale dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso dal termine processuale per agire contra silentium. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che la decorrenza del termine annuale incide solo sul piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo. Alla decadenza si può ovviare solo con una nuova istanza che apra un procedimento del tutto nuovo.

La diffida può essere equiparata a nuova istanza purché ne possieda i requisiti sostanziali e formali e non si riduca a un mero sollecito a concludere il procedimento pendente. Nel caso di specie, l’atto del 15 ottobre 2025 si è limitato a sollecitare le Amministrazioni a esprimere il parere e a concludere il procedimento avviato nel 2022, assegnando un termine inferiore a quello di legge. Esso ha quindi carattere meramente sollecitatorio e non integra una nuova istanza.

I precedenti richiamati dalla difesa si limitano a riconoscere la potenziale equiparabilità della diffida a nuova istanza, che non può prescindere dalla sussistenza in concreto dei presupposti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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