Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel procedimento PSR (TAR Campania n. 8389 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria presuppone che la dichiarazione sia univocamente riferibile al ricorso e che l’interesse sia venuto meno per fatti sopravvenuti, non potendosi definire la causa nel rito in presenza di un’istanza incongrua o equivoca.
Il Fatto
Una società agricola ha impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui la Regione aveva disposto il diniego della domanda di finanziamento presentata nell’ambito del P.S.R. Campania 2014/2020, tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria regionale che aveva collocato il progetto tra le domande non ammissibili a valutazione, e agli ulteriori atti presupposti indicati in epigrafe.
La Regione e la controinteressata, benché intimate, non si sono costituite. Dopo il deposito del ricorso e la rinuncia all’istanza cautelare, la Sezione ha disposto con due successive ordinanze l’acquisizione di una relazione esplicativa e di chiarimenti in ordine a una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita a un diverso giudizio. La ricorrente ha poi rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e ivi assunta in decisione, dopo che la difesa della ricorrente aveva depositato, in data 15 dicembre 2025, la richiesta di passaggio in decisione senza discussione con declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse.
Su questa base il Tribunale enuncia il principio di riferimento. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Ne deriva che il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto alla declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno dell’orientamento la Sezione richiama la giurisprudenza consolidata, citando Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, oltre a numerosi precedenti della stessa Sezione, tra cui TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452, e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464.
Il Collegio sottolinea inoltre che la dichiarazione deve essere univocamente riferibile al ricorso. In precedenza aveva rilevato l’incongruenza di un’istanza riferita a un diverso giudizio, non potendosi qualificare quella evenienza come mero errore materiale, e aveva assegnato un termine per i chiarimenti. Solo all’esito di tale incombente la causa è stata definita nel rito.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che né la Regione intimata né la controinteressata si sono costituite e che pertanto nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa. Il ricorso è conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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