Equa riparazione e colpa grave per violazione unilaterale della misura (Cass. pen. Sez. IV n. 8311 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, l’omessa rivalutazione della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione al momento della nuova sottoposizione alla misura non legittima il destinatario della sorveglianza speciale a sottrarsi unilateralmente alle relative prescrizioni. Il vincolo imposto in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può essere violato di iniziativa dalla parte che vi è sottoposta, a fronte della possibilità di richiedere la revoca ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue che il giudice della riparazione ravvisa correttamente il presupposto ostativo previsto dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., configurandosi la condotta del richiedente come dolosa.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., ha rigettato la domanda di indennizzo per la detenzione subita dal ricorrente dal 20/08/2021 all’11/04/2022, dapprima agli arresti domiciliari e poi in custodia in carcere, in relazione a un’ipotesi di reato prevista dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il periodo restrittivo precedeva l’assoluzione divenuta definitiva.

Il ricorrente era stato sottoposto nel 2014 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora. L’esecuzione era stata sospesa nell’ottobre 2017 per l’espiazione di una condanna definitiva e, terminata la pena, nel maggio 2020 era stata nuovamente applicata, secondo l’istante senza il necessario accertamento ex novo della pericolosità sociale. Il 20/08/2021 il ricorrente era stato arrestato in flagranza della violazione della misura. La Corte territoriale ha escluso l’indennizzo ravvisando la colpa grave, perché l’istante avrebbe dovuto contestare in via giurisdizionale la legittimità del provvedimento anziché violarne le prescrizioni.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla natura del procedimento di equa riparazione, ispirato ai principi del processo civile pur con rafforzamento dei poteri officiosi: l’istante prova i fatti costitutivi della domanda, mentre alla parte resistente incombe la prova del dolo o della colpa grave dell’istante quali causa o concausa del provvedimento restrittivo, secondo Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Di Zillo.

Nel caso concreto l’istante ha dimostrato gli elementi costitutivi della domanda, ma la valutazione del giudice della riparazione sulla sussistenza del presupposto ostativo dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. va condivisa. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che impone al Tribunale, prima di disporre la prosecuzione della misura sospesa per espiazione di pena, un nuovo esame della pericolosità sociale del sottoposto.

Tale innovazione si ricollega a Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 291, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevedeva la valutazione d’ufficio della persistenza della pericolosità al momento dell’esecuzione. Su questo sfondo, Sez. Un., n. 51407 del 21/06/2018 hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità da parte del giudice della prevenzione.

La Corte ritiene però che la mancata rivalutazione non legittimi il sottoposto a sottrarsi unilateralmente alle prescrizioni. Il vincolo apposto in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può essere violato di iniziativa dalla parte, con la conseguenza che la condotta del ricorrente va qualificata come dolosa. È infondata anche l’eccezione sull’assenza di strumenti giurisdizionali, poiché l’interessato avrebbe potuto richiedere la revoca ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’illegittimità della nuova esecuzione in assenza del necessario controllo sulla pericolosità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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