Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle fonti probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 3293 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., va apprezzata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente, quando le censure non presentano correlazione con la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e omettono la tipica funzione di critica argomentata. Le doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione del fatto sono estranee al sindacato di legittimità, se non si individuano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La vicenda giunge alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente contestava, con un primo motivo, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata riqualificazione della fattispecie concreta rispetto alla configurazione accolta dai giudici di merito.

Con un secondo motivo il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità, dove si chiede alla Corte di stabilire se i motivi proposti superino i requisiti di specificità e se le censure siano effettivamente riconducibili a un vizio deducibile in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in primo luogo il profilo dell’ammissibilità del ricorso. Il primo motivo, osserva il Collegio, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità non va valutata soltanto sul piano intrinseco, per la genericità e indeterminatezza delle ragioni addotte, ma anche su quello estrinseco.

La Corte precisa infatti che l’apparenza dei motivi ricorre quando, non essendovi correlazione tra la complessità delle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, il ricorso ometta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Il motivo, in questa prospettiva, resta privo di quella attitudine demolitoria che sola giustifica l’intervento del giudice di legittimità.

Il Collegio rileva inoltre che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e una alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tali censure sono estranee al sindacato di legittimità e risultano avulse da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte osserva che, a fronte della corretta sussunzione del fatto ricostruito nella fattispecie dell’art. 628 cod. pen., il ricorrente insiste sulla mancata riqualificazione fondandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della vicenda concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è dichiarato oltre che privo di specificità anche manifestamente infondato, perché il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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