Termine semestrale per l’impugnazione delle sentenze di appello in materia di pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22461 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza d’appello in materia di pubblico impiego è inammissibile se notificato dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che decorre dalla comunicazione della sentenza medesima. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, la cui esclusione per le controversie di lavoro, incluse quelle concernenti il pubblico impiego, non integra una lesione dei diritti di difesa del lavoratore, trovando giustificazione nel rilevante valore sociale della relativa disciplina. La verifica della tempestività del ricorso costituisce oggetto di rilievo d’ufficio da parte del giudice di legittimità.
Il Fatto
Un lavoratore, in possesso della qualifica di fisioterapista, conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza per ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione a tempo indeterminato, rivendicando la spettanza delle retribuzioni dalla data di insorgenza del diritto fino alla successiva stabilizzazione.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo un comportamento illecito dell’Amministrazione. La Corte d’appello, adita dal lavoratore, riformava parzialmente la decisione, limitando il proprio intervento alla liquidazione delle spese e confermando la legittimità del mancato inquadramento stabile, difettando i presupposti previsti dalla normativa commissariale. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di tardività dell’impugnazione, rilevando come la verifica della tempestività del ricorso costituisca oggetto di rilievo d’ufficio. La sentenza impugnata risultava depositata in data 22.03.2023, mentre il ricorso risultava notificato il 25.09.2023, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., spirato il 22.09.2023.
La Corte ha altresì richiamato il proprio consolidato orientamento in merito all’assenza di profili di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742/1969, che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale.
La declaratoria di inammissibilità è stata conseguentemente pronunciata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alla statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.