Proroga onerosa concessioni bingo illegittima per violazione diritto UE (TAR Lazio n. 9783 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni per il gioco del bingo disposta dall’art. 1, comma 96, lett. a), della l. n. 207/2024, non rientrando tra le ipotesi per le quali l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE consente la modifica postuma del rapporto concessorio senza l’esperimento di una nuova selezione, è contraria al diritto dell’Unione europea. Ne consegue, in applicazione del principio di primazia, la disapplicazione della norma interna e, in via derivata, l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento attuativo dell’Agenzia che ne fa pedissequa applicazione. L’annullamento non priva di regolazione il rapporto: il concessionario resta comunque tenuto al versamento di un’indennità, che però non può essere determinata in modo rigido e forfetario, ma deve essere calibrata sulla valutazione bilanciata dell’utilità ritratta dall’esercizio del gioco, misurata sui fatturati, sui vantaggi attribuiti e sui sacrifici imposti. La determinazione dell’indennità spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimenti anche provvisori, per il periodo in questione.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente il gioco del bingo, ha impugnato la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 gennaio 2025, recante disposizioni attuative dell’art. 1, commi 90 e 96, lett. a), della l. n. 207/2024. Il provvedimento ha disciplinato un regime di proroga tecnica onerosa delle concessioni fino al 31 dicembre 2026, prevedendo a carico di ciascun concessionario il versamento annuale di importi ritenuti non conformi al diritto dell’Unione europea.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, pronunciandosi con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., ha richiamato i propri precedenti conformi favorevoli alla ricorrente, nonché la sentenza della C.G.U.E. del 20 marzo 2025 (cause riunite da C-728/22 a C-730/22). La proroga disposta dalla legge di bilancio 2025 non è ricompresa tra le ipotesi per cui il diritto europeo autorizza la modifica postuma della concessione, rendendosi necessario, invece, l’esperimento di un nuovo procedimento selettivo; la relativa violazione comporta la disapplicazione della legge statale.
A seguito dell’annullamento della nota dell’Agenzia, il rapporto non resta privo di regolazione. L’interesse delle parti non è quello di retrocedere gli effetti del rapporto concessorio, bensì di ridefinire il canone dovuto per l’esercizio di fatto del gioco, garantendo l’equilibrio del rapporto sottostante. L’illegittimità della proroga non esime il concessionario dal versamento di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto a suo esclusivo vantaggio, realizzando una indebita locupletatio, atteso che l’esercizio del gioco ha comunque prodotto un’obiettiva utilità.
Tale indennità, però, non può essere determinata in modo rigido e forfetario, ma deve tenere conto, in una logica di riequilibrio, dei rispettivi fatturati, dei vantaggi attribuiti e dei sacrifici imposti. La definizione spetta all’Agenzia, che dovrà rideterminarsi con provvedimenti anche provvisori per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il ricorso è stato accolto e la determinazione impugnata annullata, con compensazione delle spese per la novità e complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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