Diffida e sospensione AIA per reiterate violazioni acustiche; rilevazioni fonometriche effettuate in giorni non omogenei (TAR Veneto n. 1665 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diffida e contestuale sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 non richiede la dimostrazione di un pericolo immediato per la salute umana, essendo sufficiente l’accertamento di violazioni delle prescrizioni AIA reiterate più di due volte in un anno. La natura tecnica della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione non rende l’atto insindacabile, ma delimita il sindacato del giudice amministrativo alla verifica di assenza di manifesta illogicità e travisamento dei presupposti. La scelta dell’ente di controllo di rilevare il rumore residuo in giornata festiva non è di per sé irragionevole quando il clima acustico da traffico risulti sostanzialmente omogeneo nei diversi giorni della settimana. La normativa tecnica UNI non ha carattere cogente e la sua invocazione selettiva non può essere utilizzata per azzerare artificiosamente i superamenti accertati. La piena conoscenza dell’atto presupposto, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, richiede la contezza del suo contenuto lesivo, non solo della sua esistenza.
Il Fatto
Una società operante nel settore siderurgico, titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia per un impianto di cogenerazione, confinava con un mobilificio i cui titolari, residenti nello stesso edificio, segnalavano dal 2014 emissioni rumorose e vibrazioni. A seguito di plurimi rilievi fonometrici, l’ente tecnico accertava il persistente superamento del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, pur dopo l’esecuzione di interventi di mitigazione da parte della società.
Dopo due diffide e un procedimento avviato nel dicembre 2024, la Provincia adottava nel novembre 2025 un provvedimento di diffida alla eliminazione delle inottemperanze e contestuale sospensione dell’attività del cogeneratore, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. La società impugnava l’atto, deducendo vizi metodologici nelle rilevazioni fonometriche e carenza dei presupposti, e proponeva motivi aggiunti avverso gli atti istruttori divenuti conoscibili solo dopo accesso documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha escluso che il carattere vincolato del provvedimento renda il ricorso inammissibile, precisando che anche la discrezionalità meramente tecnica resta soggetta al sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità e del travisamento dei presupposti. Ha invece accolto parzialmente l’eccezione di mancata impugnazione degli atti presupposti, limitatamente ai rapporti di prova degli anni 2023 e 2024, già conoscibili alla società; ha ritenuto tempestivi i motivi aggiunti notificati dopo l’effettiva conoscenza dei rapporti del 2025 e del parere sanitario, richiamando il principio per cui la decadenza decorre dalla piena conoscenza dell’atto.
Nel merito, il TAR ha giudicato infondato il motivo relativo alla non omogeneità delle condizioni di rilevazione. I dati di traffico dimostravano un flusso veicolare domenicale persino superiore a quello feriale, con la sola riduzione del traffico pesante ampiamente compensata dall’incremento dei veicoli leggeri. La scelta di misurare il rumore residuo in giornata festiva risultava non irragionevole anche perché la società era solita far funzionare il cogeneratore nei giorni festivi, quando le emissioni erano avvertite come più disturbanti. I rilievi formulati dal consulente di parte — sull’uso del parametro Short Leq, su presunti refusi grafici e sul presidio della strumentazione — sono stati considerati aspetti formali inidonei a inficiare l’attendibilità delle misurazioni.
Quanto all’invocazione della norma tecnica UNI/TS 11326-2:2015 per applicare un margine di incertezza esteso, il Collegio ha osservato che le norme tecniche non hanno carattere cogente, come chiarito dal Regolamento UE n. 1025/2012, e che la relativa applicazione selettiva costituiva una costruzione teorica volta ad azzerare i superamenti rilevati. Ha inoltre escluso l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio, non potendo la stessa essere utilizzata come mezzo esplorativo o per rimettere in discussione valutazioni tecniche già congruamente svolte, richiamando il Consiglio di Stato, Sent. n. 4422 del 2026.
I motivi sulla carenza di interesse pubblico e sul difetto di proporzionalità sono stati respinti rilevando che il provvedimento sanzionava la reiterazione delle violazioni acustiche, senza richiedere la prova del nesso causale con le patologie dei controinteressati. La gradualità dell’azione amministrativa — due diffide prima della sospensione, limitata alla sola sorgente rumorosa — integrava il rispetto del principio di proporzionalità. Il TAR ha infine valorizzato la condotta processuale non lineare della ricorrente, che aveva inizialmente proposto, tramite il proprio consulente, l’utilizzo del descrittore statistico L90, poi contestato come non conforme.
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Nota della Redazione
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