Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Toscana n. 1598 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Accertata la persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’ufficio competente. La richiesta di interessi legali è inammissibile se tali interessi non costituiscono oggetto del dispositivo della sentenza ottemperanda. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio per ciascun anno e alla rifusione delle spese.

Non avendo ottenuto l’esecuzione, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, degli interessi legali e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria delle spese da distrarre ai procuratori antistatari. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito.

Superato il vaglio di ammissibilità, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Ne deriva l’ordine al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata a suo favore.

Quanto alla richiesta di interessi legali, il Tribunale l’ha esclusa, rilevando che essi non costituiscono oggetto del dispositivo ottemperando: il titolo esecutivo si esaurisce nella somma liquidata e nel beneficio riconosciuto, senza che la relativa pretesa accessoria possa essere introdotta nel giudizio di ottemperanza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari. La loro liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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