Revoca del permesso di soggiorno UE e segnalazione Schengen vincolante (TAR Piemonte n. 375 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, quando vengano a mancare le condizioni di rilascio previste dal comma 4, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il giudizio di pericolosità sociale non può fondarsi su un automatismo legato alla sola condanna penale, ma richiede una motivazione articolata che consideri durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo. La segnalazione Schengen emessa ai sensi dell’art. 24 del regolamento SIS II vincola l’amministrazione all’adozione del diniego o della revoca, imponendo la sola verifica dell’esistenza, della riferibilità e dell’attuale validità della segnalazione. La legittimità del provvedimento si apprezza secondo il principio tempus regit actum, con irrilevanza delle sopravvenienze fattuali successive all’emanazione.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero entrato clandestinamente in Italia, aveva ottenuto nel 1996 un permesso di soggiorno per emersione, poi rinnovato per motivi di famiglia e infine convertito nel 2008 in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2021 l’amministrazione apprendeva di una condanna del Tribunale di Nizza per tratta di esseri umani e dell’inserimento del suo nominativo nel sistema Schengen a seguito di espulsione.

Il Questore della Provincia di Torino revocava quindi il titolo di soggiorno. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte, lamentando eccesso di potere per mancata valorizzazione della presenza in Italia da oltre vent’anni e dei legami familiari. L’istanza cautelare era respinta in primo grado e la decisione confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che preclude il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico, precisando che la valutazione deve tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Richiama quindi la giurisprudenza secondo cui il diniego o la revoca non possono discendere da un automatismo conseguente alla condanna penale, ma esigono una motivazione articolata su più elementi.

Su questa base il Collegio verifica se l’amministrazione abbia effettivamente bilanciato la pericolosità con la posizione familiare e sociale dell’interessato. Rileva innanzitutto che la segnalazione delle Autorità francesi, emessa ai sensi dell’art. 24 del regolamento SIS II e valida cinque anni, deriva dalla condanna per tratta di esseri umani ed è stata ritenuta espressiva di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto ai legami familiari, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la presenza della famiglia non costituisce scudo o garanzia assoluta di immunità dalla revoca. Sul piano socio-lavorativo, osserva che l’interessato risultava privo di redditi dal 2012 e che l’occupazione presso il bar del figlio, avviata solo di recente e cessata dopo circa due mesi, appare di dubbia veridicità, essendo l’esercizio in perdita.

Il Collegio esamina poi la documentazione depositata alla vigilia dell’udienza, con cui si deduceva la cessazione del divieto di ingresso in Francia nel 2024. La dichiara irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e comunque irrilevante nel merito, poiché il provvedimento fu adottato quando il divieto era valido ed efficace, secondo il principio tempus regit actum. Ribadisce inoltre che la segnalazione Schengen vincola l’amministrazione, che deve verificarne solo esistenza, riferibilità e attualità. Rigetta infine l’istanza di rinvio, non ricorrendo i casi eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e respinge il ricorso con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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