Chiusura esercizio commerciale e termine prescrizionale quinquennale: la tardività del provvedimento sanzionatorio non ne determina l’illegittimità (TAR Lombardia n. 2761 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura della chiusura dell’esercizio commerciale di cui all’art. 5 della legge n. 50/1994 non è soggetta a un termine di conclusione del procedimento predeterminato dal legislatore. In assenza di una specifica disciplina, trova applicazione esclusivamente il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, decorrente dal giorno della commissione della violazione. La lacuna legislativa concernente la mancata previsione di un termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio non può essere colmata in via ermeneutica, neppure mediante il ricorso all’analogia, attesa la riserva di discrezionalità legislativa affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151/2021.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di commercio al dettaglio di carni e prodotti alimentari, impugnava il decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la chiusura per 25 giorni del locale commerciale, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 50/1994, in relazione al rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, di 15,750 kg di melassa per narghilè all’interno di un box adiacente all’esercizio.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e del successivo decreto di rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo: l’eccessiva distanza temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’adozione della sanzione; l’assenza di un legame tra il locale commerciale e il box ove era avvenuto il rinvenimento; la sproporzione della sanzione irrogata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha esaminato i tre motivi di ricorso, disattendendoli integralmente. Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla tardività del provvedimento sanzionatorio, il Collegio ha ripercorso i contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia di termini del procedimento sanzionatorio, per aderire a quello prevalente, secondo cui la mancata previsione di un termine espresso per l’adozione del provvedimento comporta l’applicabilità del solo termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981.
Il Collegio ha valorizzato la sentenza n. 151/2021 della Corte costituzionale, la quale, pur evidenziando le esigenze di certezza giuridica e di contiguità temporale tra accertamento e sanzione, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rimettendo al legislatore l’individuazione di termini che assicurino adeguata protezione ai principi costituzionali. Il TAR ne ha tratto la conseguenza che non è possibile colmare la lacuna legislativa in via ermeneutica, né tantomeno mediante l’analogia, poiché l’omessa disciplina costituisce una precisa scelta del legislatore.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sussistente il nesso tra il locale commerciale e il box di rinvenimento, sia per l’adiacenza degli immobili, sia perché il box costituiva la sede legale della società, sia infine per la qualità di amministratore unico del soggetto che aveva la disponibilità del box. Il TAR ha inoltre precisato, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, che l’art. 5 della legge n. 50/1994 configura un illecito di pericolo, sanzionabile anche la mera detenzione di generi di monopolio in locali non autorizzati, quando sia ragionevolmente riconducibile a una destinazione alla vendita al pubblico.
In relazione al terzo motivo, concernente la proporzionalità della sanzione, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, che aveva evidenziato il quantitativo rinvenuto, l’assenza della prescritta autorizzazione e la gravità della violazione, configurante gli estremi del reato di contrabbando. È stata inoltre valorizzata la circostanza che l’Amministrazione aveva accolto l’istanza di posticipazione del periodo di chiusura, a riprova dell’avvenuta valutazione dell’impatto economico della misura. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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