Inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro sanatoria di opere interne (TAR Campania n. 2030 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso del terzo confinante avverso un permesso di costruire in sanatoria è inammissibile per carenza di interesse quando il titolo si limiti a riconoscere la conformità urbanistica di opere interne preesistenti, senza aumento di volumetria e senza incidenza sulle distanze, non essendo configurabile alcuna lesione diretta, attuale e concreta. Ove neppure sia ravvisabile tale pregiudizio, resta escluso ogni recupero dell’interesse sotto il profilo dell’aumento del carico urbanistico. Il ricorso è inoltre irricevibile quando la piena conoscenza del titolo sanante risulti acquisita in epoca antecedente, desumibile anche dalla sua indicazione in una perizia tecnica di parte depositata in altro giudizio, restando irrilevante la successiva richiesta di accesso agli atti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato confinante con l’immobile della controinteressata nel Comune di Angri, impugna il permesso di costruire in sanatoria n. 3973 del 14.02.2024, con cui è stato assentito il recupero abitativo del piano sottotetto ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e della L.R.C. n. 15/2000.

La ricorrente deduce la lesione della disciplina sulle distanze per una veduta collocata a 1,20 metri dal filo esterno, l’aumento del carico urbanistico in zona omogenea “A” e il difetto della doppia conformità, contestando la trattazione unitaria della sanatoria e del cambio di destinazione d’uso. Il Comune e la controinteressata resistono, eccependo il difetto di legittimazione, la carenza di interesse e la tardività. La causa giunge alla decisione del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla descrizione degli interventi contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza. Il sottotetto, di remota costruzione, è stato oggetto di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso in residenziale, alle condizioni fissate dall’art. 3 della L.R.C. n. 15/2000. Le difformità riscontrate attengono a lievi discordanze di misure e a irregolarità geometriche riconducibili all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, non a nuove volumetrie.

Da qui la prima ragione di decisione. Poiché il titolo grava su opere interne preesistenti, “il problema delle distanze dall’edificio confinante non si pone”. Manca dunque la lesione diretta, attuale e concreta che sola fonda l’interesse al ricorso: l’inammissibilità per carenza di interesse è preliminare e assorbente.

Il Tribunale esclude altresì che l’interesse possa recuperarsi sotto il profilo del carico urbanistico, poiché le indicazioni del Comune escludono ogni aumento di volumetria.

In via ulteriore, il ricorso sarebbe comunque irricevibile. Notificato il 31 marzo 2025, esso segue a un accesso agli atti del 29 gennaio 2025, ma la controinteressata ha dimostrato che una perizia tecnica di parte, depositata il 29 maggio 2024 in altro giudizio, già indicava il permesso in sanatoria, di cui la verificazione aveva tenuto conto nel contraddittorio.

Il Collegio richiama i principi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza Sez. II n. 1474 del 21 febbraio 2025. Per i titoli edilizi già esistenti, non percepibili come l’edificazione nuova, il termine decorre dal momento in cui le opere rivelano in modo certo e univoco le loro caratteristiche. Quando però emerge che la piena conoscenza è intervenuta prima, valgono i principi generali sull’impugnativa degli atti e non è la tardiva richiesta di accesso a legittimare la posticipazione del ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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