Il divieto di detenzione armi resiste alla riabilitazione in caso di uso occasionale di stupefacenti (TAR Marche n. 803 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., i provvedimenti prefettizi possono fondarsi, alternativamente o cumulativamente, su due distinti profili: il giudizio di pericolosità sociale, legato a condotte che denotano la non piena affidabilità dell’interessato sotto il profilo della buona condotta, e il pericolo di abuso delle armi, desumibile da stati soggettivi o condotte che non hanno rilievo penale ma che non consentono di ritenere il soggetto idoneo all’utilizzo delle armi, come l’uso anche occasionale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 1, punto 5), del D.M. Sanità 28 aprile 1998. La riabilitazione non determina automaticamente il venir meno del giudizio di inaffidabilità, né l’amministrazione è onerata di provare che l’interessato sicuramente abuserà delle armi, essendo sufficiente il fondato rischio di abuso. Il rinnovo della patente di guida non è elemento dirimente, attesa la diversità dei requisiti previsti dalle rispettive normative di settore.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario nel 2009 di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato in ragione di un arresto per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, presentava nel 2024 istanza di revoca del divieto, allegando l’avvenuta riabilitazione e la radicale trasformazione del proprio stile di vita, caratterizzato da stabile occupazione lavorativa, costituzione di un nucleo familiare e impegno in attività di rilievo sociale.
La Prefettura di Ancona respingeva l’istanza, ritenendo la vicenda giudiziaria di per sé ostativa e valorizzando, quale elemento sintomatico di inaffidabilità, un incidente stradale occorso nel 2019 in cui il ricorrente era risultato positivo a sostanze stupefacenti, con conseguente applicazione dell’art. 1 del D.M. Sanità 28 aprile 1998. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché travisamento dei fatti in relazione all’art. 179 c.p., chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche respinge il ricorso, muovendo dalla preliminare distinzione tra i due profili fondanti i provvedimenti in materia di armi: da un lato il giudizio di pericolosità sociale, legato a condotte che denotano la non piena affidabilità sotto il profilo della buona condotta; dall’altro il pericolo di abuso delle armi legalmente detenute, desumibile da stati soggettivi o condotte, anche privi di rilievo penale, che non consentono di ritenere il soggetto idoneo all’utilizzo delle armi, tra cui rientra l’uso o l’abuso di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche.
Il Collegio chiarisce che la Prefettura non si è limitata a un richiamo acritico dei precedenti penali del ricorrente, ma ha correttamente valorizzato l’episodio dell’incidente stradale del 2019, occorso dieci anni dopo l’emanazione del decreto di divieto, quale elemento sintomatico di condizioni personali tali da far desumere la carenza di affidabilità nel saper fare buon uso delle armi. Tale valutazione si pone sul versante dell’inidoneità all’uso delle armi, non su quello della pericolosità sociale, sicché non rilevano né la costituzione di un nucleo familiare né lo svolgimento di attività lavorativa lecita.
Quanto all’incidente stradale, la Corte osserva che l’art. 1, punto 5), del D.M. Sanità 28 aprile 1998 stabilisce chiaramente che l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti è causa di inidoneità alla detenzione di armi. Il dato testuale della norma rende irrilevante la risalenza dell’episodio, venendo in rilievo proprio il carattere occasionale dell’assunzione. Il recente rinnovo della patente di guida non assume valore dirimente, attesa la diversità dei requisiti previsti dalla normativa di settore rispetto a quelli richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Il Tribunale esclude infine ogni rilievo alle decisioni di altri organi della giustizia amministrativa invocate dal ricorrente, spettando a ogni Prefettura valutare in autonomia le singole posizioni. La domanda risarcitoria viene respinta in quanto formulata solo in epigrafe e priva di dimostrazione del pregiudizio subito. Le spese sono compensate in ragione della meritoria sinteticità degli scritti difensivi.
Nota della Redazione
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