Silenzio sull’istanza del lavoratore straniero di sottoscrivere il contratto di soggiorno (TAR Lazio n. 70 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sollecitato dal lavoratore straniero entrato in Italia con nulla-osta e visto per lavoro subordinato, è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, e non può serbare un silenzio che si protragga oltre la diffida. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile o infondata: in tal caso è soltanto attenuato l’onere motivazionale, non escluso il dovere di riscontro. Il silenzio-inadempimento è illegittimo se l’obbligo di provvedere sia desumibile dai principi dell’azione amministrativa o se ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un atto espresso, tanto più in presenza di una situazione di fragilità del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia quale beneficiario di un nulla-osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina, unitamente a un visto con validità di duecentosettanta giorni. Il datore di lavoro, dopo l’ingresso del lavoratore, si è reso irreperibile, impedendo il perfezionamento degli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’ottenimento del permesso di soggiorno.
Con diffida trasmessa allo Sportello Unico, poi reiterata con sollecito via PEC, il ricorrente ha chiesto la convocazione propria e del datore di lavoro per la stipula del contratto ovvero, in caso di mancata presentazione di quest’ultimo, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Non avendo ottenuto alcun riscontro, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. In via preliminare dichiara inutilizzabile la documentazione depositata dall’Amministrazione in data 27 gennaio 2026, perché depositata oltre il termine di cui all’art. 87, comma 2, lett. b), e comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito il Tribunale rileva che il ricorrente ha fatto regolare ingresso in Italia e che il datore di lavoro non ha posto in essere gli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto. La procedura, successivamente all’ingresso, prevede la convocazione delle parti davanti allo Sportello Unico, la stipula del contratto di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno.
Richiamando un proprio recente precedente su caso analogo, la Sezione afferma che a fronte di una richiesta specifica e circostanziata l’Amministrazione deve dare una risposta, positiva o negativa, nel rispetto del principio del clare loqui, tanto più se il destinatario è straniero e in situazione di difficoltà. Il Collegio richiama l’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo cui, anche in presenza di istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento va concluso con provvedimento espresso, seppure in forma semplificata.
Il Tribunale ricorda che il silenzio-inadempimento è configurabile non solo quando l’obbligo di provvedere è espressamente previsto da una norma, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento.
Alla luce di tali principi, il ricorso è fondato: dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta, l’Amministrazione viene condannata a provvedere con atto motivato espresso, nei limiti della valutazione dei presupposti per il titolo richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Non si dispone, allo stato, la nomina del commissario ad acta, salvo addivenirvi su motivata istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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