Proroga di cava e variante sostanziale: necessaria la nuova VIA (TAR Puglia n. 934 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva presuppone l’invarianza del progetto da eseguire rispetto a quello originariamente autorizzato: ove l’istanza introduca modifiche sostanziali, quali difformità morfologiche degli scavi, estensione delle aree interessate e nuove modalità di recupero ambientale, l’intervento non è qualificabile come mera proroga ma come variante sostanziale, con conseguente necessità di attivare un nuovo procedimento autorizzatorio comprensivo delle verifiche di compatibilità ambientale. L’atto meramente confermativo, adottato senza una rinnovata istruttoria, non è autonomamente impugnabile e non fa decorrere un nuovo termine di impugnazione. L’amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che renda comprensibile l’iter logico seguito.

Il Fatto

La società titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava, dopo aver trasferito il ramo d’azienda a un’altra società, presentava un’istanza di proroga dell’attività estrattiva e una richiesta di autorizzazione al recupero del sito mediante terre e rocce da scavo. Il Comune e la Regione, all’esito di un’istruttoria che aveva evidenziato plurime difformità rispetto al progetto autorizzato, comunicavano il diniego e l’archiviazione delle istanze, ritenendo necessaria una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.

Le società impugnavano gli atti di diniego e le successive note di conferma, deducendo la permanente validità della VIA rilasciata nel 2003 e la natura non sostanziale delle modifiche progettuali. Il giudizio, radicato con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, veniva integrato da tre successivi ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti confermativi del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto congiuntamente il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, esaminando la questione centrale della qualificazione dell’intervento. Ha richiamato il principio per cui la proroga dell’attività estrattiva presuppone l’invarianza del progetto, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e), delle Linee Guida di Attuazione della legge regionale n. 22/2019, e ha valorizzato le risultanze istruttorie: la morfologia degli scavi risultava difforme da quella autorizzata, con un fronte unico non gradonato, estensioni eccedenti il perimetro assentito e pertinenze realizzate fuori area.

Il Tribunale ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza che il progetto prevedesse il ricolmamento della cava con terre e rocce da scavo, attività non contemplata dal progetto originario. Tale modalità di recupero, ha osservato la sentenza, è subordinata dall’art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 22/2019 a specifiche valutazioni e autorizzazioni, integrando ragione ulteriore e autonoma per escludere la mera proroga e ricondurre l’intervento nell’ambito delle varianti.

Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il Collegio ha rilevato che le amministrazioni avevano instaurato il contraddittorio, acquisito osservazioni e documentazione integrativa, e che il provvedimento finale aveva espressamente motivato le ragioni del mancato accoglimento delle difese. Ha altresì richiamato il principio, costante in giurisprudenza, per cui l’amministrazione non è tenuta a una confutazione puntuale di ogni allegazione difensiva.

Il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, e comunque infondati, trattandosi di impugnazioni avverso note meramente confermative dei precedenti dinieghi. Il Collegio ha precisato che la conferma propria, caratterizzata da una rinnovata istruttoria e da una riponderazione dei presupposti, è l’unica idonea a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, mentre l’atto meramente confermativo non è autonomamente lesivo. Nel caso di specie, le note impugnate non erano precedute da alcuna nuova istruttoria e si limitavano a ribadire gli esiti del procedimento già concluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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