Squilibrio economico bilanci aziende sanitarie obbligo misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 58 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, accertano gli squilibri economico-finanziari e le irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri degli enti. All’accertamento consegue, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 174/2012, l’obbligo per l’amministrazione di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con comunicazione alla Sezione per la verifica di idoneità ed efficacia. Il controllo assume natura di riesame di legalità e regolarità e si svolge secondo il criterio del controllo collaborativo, restando la preclusione all’attuazione dei programmi di spesa limitata ai soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere. Le regioni sono tenute ad assicurare l’equilibrio economico non solo dell’intero SSR, ma anche delle singole aziende che lo compongono.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana esamina la relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023 trasmessa dal Collegio sindacale dell’Azienda USL Toscana Centro, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, unitamente alla documentazione acquisita in sede istruttoria.
Dall’istruttoria emergono criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali ad essa spettanti sul SSR. Il magistrato istruttore sottopone la situazione alla valutazione collegiale della Sezione, convocata in adunanza pubblica. L’Azienda fa pervenire una memoria con chiarimenti sui rilievi contestati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 attribuisce alle Sezioni regionali, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e del SSR. Tali verifiche si ascrivono alla categoria del riesame di legalità e regolarità e sono finalizzate all’adozione di effettive misure correttive da parte degli enti.
L’art. 3, comma 7, del d.l. n. 174/2012 prevede che, accertati squilibri, mancata copertura di spese, violazione di norme sulla regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, l’amministrazione debba adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità. La preclusione all’attuazione dei programmi di spesa, precisa la Sezione richiamando la Corte costituzionale n. 39/2014, va limitata ai soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere. Al di fuori di tali condizioni resta operante il criterio del controllo collaborativo.
Nel merito, la Sezione accerta la perdita di esercizio 2023 e la condizione di reiterato squilibrio economico: i ricavi del finanziamento ordinario non coprono i costi di produzione in crescita. Rileva il ricorso all’anticipazione di tesoreria per 212 giorni e il più che triplicato onere per interessi passivi, il significativo ammontare di crediti verso la Regione per versamenti a patrimonio netto, l’elevato costo dell’indebitamento con superamento del limite del 15 per cento sulle entrate proprie ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), del d.lgs. n. 502/1992.
La Sezione accerta inoltre il mancato conseguimento dell’obiettivo regionale di riduzione della spesa farmaceutica per acquisti diretti, l’elevato costo del personale con riflessi sui limiti di spesa, le criticità nella gestione accentrata del rischio sanitario e la tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio e di quello di previsione.
La Corte chiede all’Azienda di adottare i provvedimenti rimediali, anche con la collaborazione della Regione, e a quest’ultima di assicurare adeguate e tempestive assegnazioni di risorse e un sistema di gestione del rischio conforme ai principi contabili. I provvedimenti dovranno essere comunicati alla Sezione, che si riserva di valutarne l’idoneità e l’efficacia nei successivi controlli.
Nota della Redazione
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