Inammissibile il ricorso contro l’atto aziendale per mancata impugnazione degli accordi presupposti con l’Università (TAR Lazio n. 14258 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il generico richiamo all’impugnazione degli atti presupposti, connessi e conseguenti non è sufficiente a radicare l’impugnazione, poiché i provvedimenti devono essere puntualmente indicati nell’oggetto della domanda e ad essi devono essere collegate specifiche censure. Ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di approvazione di un atto aziendale sanitario che istituisce UOC a direzione universitaria, quando non siano stati tempestivamente impugnati gli accordi presupposti stipulati con l’Università (Protocollo di Intesa, Accordo Quadro, Convenzione). Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie concernenti l’esercizio di un pubblico potere autoritativo in forma negoziale.
Il Fatto
Un’associazione di categoria dei medici ospedalieri ha impugnato la deliberazione con cui la Regione ha approvato l’atto aziendale dell’ASL di Rieti, il quale prevedeva l’istituzione di alcune Unità Operative Complesse a direzione universitaria. Il ricorso, originariamente proposto al Capo dello Stato e poi trasposto al TAR, censurava l’atto per incompetenza regionale e violazione della normativa che disciplina la realizzazione delle Aziende Ospedaliere Universitarie, oltre alla mancata consultazione delle organizzazioni sindacali.
Si costituivano in giudizio la Regione, l’ASL e l’Università, eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione attiva dell’associazione e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia ha ad oggetto un accordo tra ASL e Università volto ad istituire strutture universitarie, trattandosi di un modus negoziale di esercizio del pubblico potere. Tale fattispecie rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a..
È stata altresì respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando il principio per cui la legittimazione delle associazioni rappresentative richiede che l’effetto del provvedimento si risolva in una lesione diretta dello scopo istituzionale dell’ente, e non della mera sommatoria degli interessi dei singoli associati (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2 novembre 2015). Nel caso di specie, l’atto incide sugli interessi dell’intera categoria dei medici ospedalieri.
Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti. Richiamando il principio secondo cui la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso non è sufficiente a radicarne l’impugnazione, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva gravato solo la deliberazione di approvazione dell’atto aziendale, senza impugnare gli atti su cui questa si fondava: il Protocollo di Intesa del 10 febbraio 2016 tra Regione e Università, l’Accordo Quadro del 5 agosto 2022, recepito con deliberazione n. 860 dell’8 settembre 2022, e la successiva convenzione del 2024, che disciplinavano l’istituzione delle UOC a direzione universitaria.
Il Tribunale ha concluso che, anche volendo ritenere valida la clausola di stile relativa agli atti presupposti, l’impugnazione non era stata comunque proposta nei termini decadenziali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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