La mancanza della procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 967 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti costituisce requisito genetico del rapporto processuale e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. La sua mancanza o radicale invalidità determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, non essendo configurabile un’ipotesi di nullità sanabile. Il processo amministrativo, infatti, è completo e non consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La Prefettura di Nuoro revocava il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale concesso a un lavoratore straniero, sul rilievo che l’attività di allevatore non rientra tra quelle stagionali. Il ricorrente impugnava il provvedimento, ma nel corso del giudizio emergeva una dichiarazione con la quale il soggetto formalmente indicato quale ricorrente disconosceva sia la presentazione delle istanze amministrative sia il conferimento del mandato difensivo.
L’avvocato che aveva sottoscritto il ricorso prendeva atto del disconoscimento e dichiarava di ritenere revocato il mandato. All’udienza pubblica il Collegio comunicava alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile fondatezza della causa di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna dichiara il ricorso inammissibile. Richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il Collegio osserva che la procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Nel caso di specie, la dichiarazione della parte, trasmessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro, esclude in radice la riconducibilità della procura alla volontà della parte stessa, determinandone l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità.
Il difensore ha quindi agito in assenza di valido potere rappresentativo, con impossibilità di ricollegare l’atto introduttivo alla parte: ne consegue il difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. La Corte richiama il consolidato orientimento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la mancanza della procura non è sanabile, né è consentita la rinnovazione in un momento successivo.
Il Collegio precisa che la questione è pregiudiziale e assorbente: attiene all’esistenza stessa del processo e precede logicamente l’esame di ogni altra eccezione, compresa quella sollevata dall’Amministrazione. In ragione delle dichiarazioni del ricorrente, il TAR dispone la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno e compensa le spese di lite per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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