Sanzioni disciplinari all’intermediario fiscale e compensazioni indebite (TAR Puglia n. 252 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di sospensione cautelare dall’attività di assistenza fiscale adottato ai sensi dell’art. 25, comma 3, d.m. 164/1999 cessa di produrre effetti dal momento dell’adozione del successivo provvedimento di revoca dell’abilitazione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il primo atto. La revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel e della facoltà di rilasciare il visto di conformità può legittimamente fondarsi su plurime violazioni autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento, tra cui la mancata effettuazione dei controlli previsti dall’art. 23 d.m. 164/1999 e la compensazione di crediti di un soggetto con debiti di terzi in violazione dell’art. 8 legge n. 212/2000. L’intermediario risponde per le violazioni proprie degli obblighi di controllo e verifica, indipendentemente dagli illeciti eventualmente commessi dai contribuenti assistiti. La sentenza penale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria per la configurabilità del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 non incide sulla legittimità della revoca, confermando anzi la sussistenza delle condotte contestate.
Il Fatto
Un professionista, intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, veniva destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare dall’attività di assistenza fiscale e dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. L’atto, adottato ai sensi dell’art. 25, comma 3, d.m. 164/1999, si basava su numerose violazioni riscontrate in sede di processo verbale di constatazione: compensazioni di crediti di società con debiti di terzi soggetti tramite mod. F24, mancata effettuazione dei controlli preliminari al rilascio del visto di conformità su numerose dichiarazioni, mancata conservazione di copie di dichiarazioni trasmesse e irregolarità nella trasmissione telematica.
Successivamente, con atto del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate disponeva la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel e l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità, rilevando anche la pendenza di un procedimento penale per reati finanziari e la cessazione della partita IVA. Il contribuente impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’improcedibilità della domanda di annullamento del provvedimento di sospensione cautelare: tale atto aveva cessato di avere efficacia dal momento dell’adozione del provvedimento di revoca gravato con i motivi aggiunti, come espressamente previsto dall’atto stesso.
Nel merito, il TAR ha respinto i motivi aggiunti, osservando che il provvedimento di revoca si fonda su plurime motivazioni autonome e indipendenti, tra cui la carenza dei requisiti soggettivi per le abilitazioni (partita IVA aperta e assenza di procedimenti penali). La presenza di alcune contestazioni eventualmente infondate non inficia la legittimità dell’atto, sorretto dalle restanti violazioni più che sufficienti a fornire base motivazionale.
Quanto alla dedotta irresponsabilità per gli illeciti commessi dalle società assistite, il TAR ha chiarito che l’atto impugnato contesta violazioni proprie dell’intermediario, il quale è chiamato a effettuare controlli e verifiche nella specie non effettuati. Le contestazioni non costituiscono mere formalità né denotano accanimento, come sostenuto dal ricorrente.
Il Collegio ha infine valorizzato la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari, che aveva escluso l’applicabilità della sanzione amministrativa per la configurabilità del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (compensazione di crediti inesistenti). Tale pronuncia, pur escludendo la sanzione amministrativa, conferma le condotte contestate – in particolare l’omesso controllo sulla sussistenza dei crediti compensati – e non incide sulla legittimità della revoca dell’abilitazione.
In conclusione, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, respinto il ricorso per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.