Silenzio inadempimento sul parere richiesto dall’amministrazione comunale: il Ministero deve pronunciarsi con atto espresso (TAR Marche n. 807 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione si configura come silenzio inadempimento anche quando la richiesta di parere provenga da un’altra autorità pubblica, anziché dal diretto interessato, e sia prodromica all’adozione di un provvedimento favorevole al privato. La mera nota interna con cui l’ufficio dichiara la propria incompetenza, non comunicata al richiedente né al soggetto destinatario dell’atto finale, non vale a interrompere l’inerzia, né equivale all’adozione del provvedimento espresso richiesto dalla legge. L’obbligo di concludere il procedimento con un atto avente rilevanza esterna sussiste sino a quando non venga adottato un provvedimento formale, motivato e comunicato, idoneo a definire la vicenda procedimentale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in Ancona, avevano richiesto al Comune il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso. L’area risultava vincolata dalla previsione di un tracciato stradale, sicché il Comune aveva richiesto al Ministero delle Infrastrutture il parere di compatibilità tecnica, più volte sollecitato senza esito. In assenza di riscontro, l’amministrazione comunale aveva sospeso il procedimento autorizzatorio, lasciando il privato in una fase di stasi. I ricorrenti avevano quindi notificato al Ministero un’istanza formale di parere, rimasta priva di risposta, e avevano proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere. Il Ministero si era costituito depositando una nota ministeriale del 20.04.2026, asseritamente interruttiva dell’inerzia. Il Collegio ha però osservato che tale atto costituiva una mera comunicazione interna, non diretta al Comune né ai ricorrenti, e comunque non espressiva di alcun parere, né attestante la non necessarietà dello stesso.
La decisione chiarisce che la semplice segnalazione interna di una presunta incompetenza non soddisfa l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Per interrompere legittimamente l’inerzia è necessario un atto formale, motivato e comunicato ai soggetti interessati, avente cioè rilevanza esterna. La nota interna, priva di tali caratteristiche, non può essere equiparata a una determinazione amministrativa idonea a definire la vicenda.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il Ministero si pronunci con atto espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La decisione ribadisce il principio per cui l’obbligo di provvedere grava sull’amministrazione competente anche quando la sollecitazione provenga da un altro ente pubblico e non direttamente dal privato, atteso che l’inerzia prolungata finisce per comprimere l’interesse del cittadino alla celere conclusione del procedimento. Le spese di lite sono state liquidate e poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.