Contestazione dell’aggravante prima della scadenza della querela e procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 23387 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., effettuata dal pubblico ministero prima della scadenza di quel termine, è pienamente efficace e rende il reato procedibile d’ufficio. Fino alla scadenza del termine transitorio, infatti, il reato non può considerarsi già estinto e il potere di modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. resta integro.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputata per il reato di furto aggravato, con riferimento agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola all’ente erogatore. All’udienza del 15 febbraio 2023 il pubblico ministero aveva contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d’ufficio.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 ottobre 2025, ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza della necessaria querela, ritenendo irrilevante la contestazione suppletiva, in quanto tardivamente operata. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e sostenendo la piena efficacia giuridica della contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il reato è procedibile d’ufficio perché risulta correttamente contestata la circostanza aggravante di avere commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio. Il percorso argomentativo muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha reso il furto punibile a querela, salvo i casi di procedibilità d’ufficio espressamente previsti, tra cui quello in cui ricorra la circostanza di cui all’art. 625, numero 7, cod. pen.
Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 ha fissato al 30 dicembre 2022 la decorrenza del termine di tre mesi per la presentazione della querela, se la persona offesa aveva già avuto notizia del reato. La disciplina transitoria trova quindi applicazione anche per i fatti anteriori.
Nel caso esaminato, il reato è stato commesso prima della riforma; nel termine dell’art. 85 la persona offesa non ha presentato querela, ma il pubblico ministero, all’udienza del 15 febbraio 2023, ha contestato l’aggravante del bene destinato a pubblico servizio. La Corte ha dato atto dei diversi orientamenti formatisi dopo la riforma: un primo, secondo cui, decorso il termine, il giudice deve pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. senza che sia più consentita la modifica dell’imputazione; un secondo, secondo cui la contestazione dell’aggravante resta possibile anche dopo la scadenza del termine.
Il collegio ha richiamato l’ordinanza della Quarta Sezione n. 38973 dell’11 novembre 2025, con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, e ha ricordato che queste ultime, con l’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che, decorso il termine dell’art. 85 senza querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità.
Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto la contestazione suppletiva del 15 febbraio 2023 efficace, perché intervenuta prima della scadenza del termine e prima che sorgesse il dovere del giudice di rilevare la non procedibilità. Fino alla scadenza di quel termine il reato non poteva considerarsi estinto e il pubblico ministero poteva ancora contestare l’aggravante. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento