Il planivolumetrico non riduce il diritto edificatorio del PRU se non sottoscritto da tutti i proprietari (TAR Sardegna n. 533 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento del diritto edificatorio, proposta dal proprietario di un lotto ricompreso in un piano di risanamento urbanistico, è infondata quando la volumetria richiesta risulti in esubero rispetto a quella residua, già ridotta per effetto di una cessione volontaria di una porzione di superficie e della correlativa potenzialità edificatoria. Il planivolumetrico non sottoscritto da tutti i proprietari non è idoneo a incidere sui diritti edificatori dei singoli, che restano regolati dalle previsioni del piano; tuttavia, l’atto di compravendita e il successivo permesso di costruire rilasciato al cessionario costituiscono atti negoziali e amministrativi che il proprietario non può superare chiedendo l’accertamento di una volumetria piena sull’intero lotto. Il parere preventivo di cui all’art. 15 del Regolamento edilizio non ha natura provvedimentale lesiva e, pertanto, l’eventuale diniego non richiede una tempestiva impugnazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in Cagliari, frazione Pirri, ricompreso nel Piano di Risanamento Urbanistico (PRU) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 dell’11.06.1992, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto edificatorio nel rapporto 1:1 mq/mc per l’intera superficie del lotto, lamentando che il comune aveva riconosciuto dimensioni inferiori a quelle reali e aveva rigettato le istanze edilizie. Ha impugnato, altresì, gli atti comunali ostativi all’edificazione, sostenendo che il planivolumetrico del 1999, non sottoscritto da tutti i proprietari dell’originario mappale 60, non poteva limitare il diritto edificatorio derivante dal PRU.

La ricorrente aveva ceduto, con atto del 22.05.2012, una porzione di 300 mq con relativa volumetria di 300 mc, conservando una superficie residua di 750 mq e una volumetria di 750 mc. Il comune, con nota del 30.05.2017, aveva rigettato la richiesta di parere preventivo per l’utilizzazione volumetrica del sub-lotto F2, rilevando un esubero di volumetria richiesta rispetto a quella residua.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’azione di accertamento per omessa impugnazione degli atti lesivi, osservando che i provvedimenti richiamati, ossia i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il diniego del 30.05.2017, non avevano natura definitiva: il primo perché non seguito da un provvedimento conclusivo, il secondo perché avente ad oggetto una richiesta di parere preventivo, privo di carattere lesivo.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto la domanda infondata, condividendo le ragioni del diniego del 2017. Ha posto in evidenza che la ricorrente, con la vendita del 22.05.2012, aveva ridotto la propria potenzialità edificatoria da 750 mc a 450 mc (il testo indica una riduzione da mc 503,04 a mc 203,04 riferita al sub-lotto F), e che il successivo permesso di costruire n. 60/2015, rilasciato al cessionario per la realizzazione di un fabbricato sul sub-lotto F1, era stato preceduto da un frazionamento del sub-lotto F in F1 e F2, sottoscritto dalla stessa ricorrente.

La Corte ha quindi escluso che la ricorrente potesse pretendere di “porre nel nulla” gli atti negoziali e amministrativi attraverso i quali aveva conseguito un vantaggio economico, riacquisendo una piena disponibilità volumetrica per il proprio lotto F2. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente circa la classificazione del mappale 60, rilevando che il comune aveva correttamente applicato l’art. 9.1, lett. a), delle NTA del PRU, che disciplina le zone interessate da edifici da condonare, e non l’art. 9.2 delle NTA, relativo alle zone di completamento residenziale Rcb.

Da ultimo, il TAR ha dichiarato irrilevante la richiesta di CTU e verificazione avanzata dalla ricorrente, in quanto la documentazione acquisita era sufficiente a dirimere la controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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