Foglio di via e omissione dell’ordine di rimpatrio: la censura non ha ingresso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 131 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto dell’attualità della pericolosità sociale, valutata alla luce del profilo soggettivo (dedizione alla commissione di reati) e di quello oggettivo (offensività delle condotte rispetto alla sicurezza e alla tranquillità pubblica). È sindacabile dal giudice amministrativo solo il vizio di legittimità dell’atto, non il merito del giudizio prognostico espresso dal Questore. La censura di nullità per omessa indicazione dell’ordine di rimpatrio nel comune di residenza non trova ingresso nel processo amministrativo, difettando un interesse strumentale all’annullamento: la riedizione del potere comporterebbe per il destinatario conseguenze più gravose.

Il Fatto

La Questura di Chieti emetteva nei confronti del ricorrente un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Altino senza preventiva autorizzazione per la durata di tre anni. Il provvedimento traeva origine dal deferimento dell’interessato, avvenuto il 6 agosto 2020, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché dai numerosi pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e di porto abusivo di armi. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo tre motivi: la nullità per omissione dell’ordine di rimpatrio nel comune di residenza, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, stante la risalenza dei precedenti penali e la riqualificazione dell’ultimo addebito in sede penale, e il difetto di motivazione con riferimento alla situazione familiare e medica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo ha respinto il primo motivo di ricorso richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la censura relativa alla mancata prescrizione dell’ordine di rientro nel comune di residenza non è meritevole di tutela nel processo amministrativo. L’interesse all’annullamento può essere anche strumentale, ma deve correlarsi a un’utilità evidente a valle della riedizione del potere: nel caso di specie, l’eventuale annullamento indurrebbe l’Amministrazione a integrare il provvedimento, inserendo l’obbligo di rimpatrio, con conseguenze più gravose per il ricorrente. La pur cospicua giurisprudenza del giudice penale non è dirimente, poiché opera in una prospettiva differente, finalizzata alla disapplicazione in bonam partem dell’atto per evitare la configurabilità del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

Quanto alle residue censure, il Collegio ha ricordato che la misura di prevenzione, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, richiede elementi di fatto attuali e concreti idonei a fondare un giudizio prognostico di pericolosità. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire la valutazione del Questore, ma è diretto a verificare la correttezza, la logicità e la coerenza delle conclusioni con le risultanze istruttorie. Nella specie, il provvedimento è risultato ragionevole e coerente, traendo fondamento non solo dall’episodio del 6 agosto 2020, di per sé sufficiente e significativo, ma anche dai numerosi pregiudizi di polizia documentati nella relazione depositata in atti.

Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi addotti dal ricorrente — la risalenza dei precedenti, la riqualificazione del reato e la sufficienza dei redditi — fossero in parte smentiti dagli atti di causa e comunque privi di consistenza tale da inficiare il giudizio di pericolosità. Quanto alla dedotta situazione familiare e medica, l’Amministrazione ha convincentemente evidenziato la possibilità di accesso al medico curante e alle farmacie nel territorio del comune di residenza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *