Sospensione della riduzione d’orario della scuola dell’infanzia nel cratere sismico (TAR Marche n. 171 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, la costituzione di una sezione di scuola dell’infanzia ad orario ridotto in luogo di quella ad orario ordinario, pur rientrando nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione scolastica, deve ritenersi non sufficientemente giustificata quando sia gravemente impattante per la popolazione interessata, in particolare se riguarda l’unica scuola del territorio di un comune montano ricadente nel cratere del sisma del 2016. In tal caso, l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione non risulta particolarmente oneroso per l’Amministrazione, ove la stessa riconosca la disponibilità di personale aggiuntivo assegnabile all’istituto interessato. La tutela cautelare è funzionale a preservare l’assetto dell’offerta formativa in attesa della definizione del merito, a fronte della reiterazione di provvedimenti identici per anni scolastici consecutivi.
Il Fatto
Il Comune di Fiastra, comune montano situato nel cratere del sisma del 2016, ha impugnato i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Marche con cui, per l’anno scolastico 2026/2027, la scuola dell’infanzia “F.lli A. G. e L. Ferri” è stata costituita con una sezione a orario ridotto e non ordinario. Il ricorso introduttivo era già stato proposto avverso gli analoghi provvedimenti adottati per l’anno scolastico 2025/2026, che avevano portato all’adozione dell’ordinanza cautelare n. 150/2025 dello stesso TAR.
La nuova impugnativa, introdotta con motivi aggiunti, riguardava la reiterazione di tale scelta organizzativa, sostanzialmente identica alla precedente, differenziandosi solo per la riduzione di un alunno iscritto. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR Marche e l’Istituto Comprensivo “Mons. L. Paoletti” di Pievetorina, chiedendo il rigetto dell’istanza incidentale di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rilevato, in primo luogo, la sostanziale identità tra il provvedimento impugnato per l’anno 2026/2027 e quello oggetto dell’ordinanza n. 150/2025, resa dallo stesso Tribunale per l’anno precedente. Tale identità, ad eccezione del minor numero di alunni iscritti, ha indotto il Collegio a ritenere applicabili anche alla nuova decisione le ragioni già poste a fondamento della precedente pronuncia cautelare.
Il Collegio ha dato atto del carattere incontestato della natura montana del Comune di Fiastra e del suo inserimento nel “cratere” del sisma del 2016. Tali elementi hanno rafforzato il giudizio di illogicità della scelta amministrativa, valorizzando il contesto territoriale e sociale in cui la misura viene ad incidere.
Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di organizzazione scolastica, il giudice ha ritenuto che la riduzione dell’orario dell’unica scuola dell’infanzia del territorio, in quanto gravemente impattante per la popolazione interessata, non risulti sufficientemente giustificata alla luce dei motivi di ricorso dedotti dal Comune ricorrente.
Quanto al bilanciamento degli interessi, il Collegio ha evidenziato che l’accoglimento dell’istanza cautelare non appare particolarmente oneroso per l’Amministrazione. Tale valutazione si fonda sul rilievo che la stessa Amministrazione, nella propria memoria difensiva, ha riconosciuto la presenza di personale aggiuntivo all’interno dell’Istituto Comprensivo “Mons. L. Paoletti” che potrebbe essere assegnato all’istituto scolastico oggetto del ricorso, rendendo concreta e non eccessivamente gravosa la possibilità di ripristinare l’orario ordinario.
Alla luce di tali motivate considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui costituiscono la scuola dell’infanzia per l’anno 2026/2027 con una sezione ad orario ridotto e non ordinario. Ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 maggio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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