Revoca dei revisori dei conti solo se l’inadempimento è grave (C.G.A.R.S. n. 787 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 non impone la revoca del revisore dei conti per il solo decorso del termine di venti giorni previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 267/2000, ma attribuisce all’ente una mera facoltà di revoca in presenza di inadempienza. La valutazione dell’inadempimento deve essere condotta secondo i principi generali in materia di gravità dell’inadempimento e non in termini di automaticità. Il ritardo di pochi giorni, ragionevolmente determinato da carenze documentali segnalate dal Collegio e non accompagnato dall’indicazione di alcun pregiudizio per l’ente, integra un inadempimento di lieve entità e non giustifica la rimozione. Ove la revoca intervenga nello stesso giorno in cui il Collegio ha espresso parere negativo, la tempistica è sintomatica di sviamento della funzione, essendo il termine invocato per reagire al contenuto del parere.
Il Fatto
Il Collegio dei revisori economico-finanziari di un Comune, nominato dal consiglio comunale per il triennio, esprimeva parere non favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e, successivamente, sollecitava la trasmissione del rendiconto. Ricevuta la proposta di deliberazione solo il 10 luglio 2024, il Collegio chiedeva chiarimenti e integrazioni documentali; di fronte al riscontro soltanto parziale del responsabile finanziario rendeva la relazione di competenza con parere negativo, per gravi irregolarità contabili e carenze informative.
Nello stesso giorno il Commissario straordinario revocava l’intero Collegio ai sensi dell’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, assumendo il decorso del termine di venti giorni, e due giorni dopo nominava i nuovi revisori. I componenti revocati impugnavano i due provvedimenti davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso sulla revoca e lo dichiarava inammissibile quanto alla nomina. Proponevano appello i revisori, chiedendo la riforma e la reintegra nella funzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riemergendo l’intero thema decidendum in forza dell’art. 104 c.p.a., esamina direttamente i motivi del ricorso introduttivo, secondo la logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015. Nel merito rileva la fondatezza delle censure, sul piano procedimentale e su quello sostanziale.
Sotto il profilo procedurale, il provvedimento di revoca, con effetti immediati, è stato adottato lo stesso giorno del parere negativo, senza la previa comunicazione di avvio del procedimento e con compromissione di ogni garanzia partecipativa.
Sul piano sostanziale, la Corte rileva che l’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 qualifica il revisore come revocabile, non imponendone la revoca: la norma conferisce una facoltà, esercitabile in presenza di inadempienza. Il Collegio prende atto dell’orientamento più rigoroso (Cons. Stato n. 2783 del 2024 e n. 4619 del 2024), seguito dal primo giudice, che ricollega automaticamente la revoca al superamento del termine, ma ritiene preferibile dare continuità all’indirizzo che valorizza la gravità dell’inadempimento (C.G.A.R.S. n. 736 del 2015; Cons. Stato n. 2785 del 2018; Cons. Stato n. 4033 del 2025).
Nel caso concreto il parere era atteso entro il 30 luglio 2024 e fu reso il 6 agosto: un ritardo di pochi giorni, ragionevolmente dovuto alle carenze documentali segnalate, non idoneo a fondare la revoca. Il Commissario non ha indicato alcun pregiudizio arrecato alle funzionalità dell’ente. Soprattutto, la revoca non è stata adottata subito dopo la scadenza, ma nello stesso giorno del parere negativo sul bilancio: la tempistica è ex se sintomatica del grave sviamento consistito nell’invocare un termine al fine di reagire in via repressiva al contenuto del parere appena reso.
La delibera di revoca è pertanto annullata, con illegittimità derivata della successiva nomina. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il Comune condannato a reintegrare gli appellanti nella funzione per il completamento del mandato triennale, con decorrenza del periodo residuo dalla data di effettiva reintegrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.