Annullamento d’ufficio del pre-accreditamento e riparto del budget sanitario (C.G.A.R.S. n. 143 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio del provvedimento di pre-accreditamento di una struttura sanitaria privata opera con efficacia ex tunc ed esclude la struttura medesima dall’accreditamento istituzionale fin dall’origine, con la conseguenza che essa non può vantare alcun diritto alla quota del budget regionale per l’anno di riferimento. Sul provvedimento già caducato in parte qua non grava alcun onere di impugnazione, sicché è inammissibile il motivo che pretenda di fondare l’inammissibilità del ricorso sulla mancata impugnazione dell’atto di pre-accreditamento. La controversia relativa alla determinazione delle quote di budget assegnate alle strutture private accreditate attiene all’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non configurandosi un rapporto paritetico di natura meramente patrimoniale.
Il Fatto
Con ricorso notificato nel gennaio 2009 alcune case di cura private impugnavano la deliberazione con cui l’azienda sanitaria provinciale aveva liquidato il saldo delle prestazioni rese nell’anno 2007, lamentando la riduzione della somma attribuita rispetto alla normativa regionale e l’erroneo inserimento tra i soggetti aventi diritto di una struttura il cui pre-accreditamento era stato annullato in autotutela.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2943/2021, accoglieva il solo motivo relativo all’indebito inserimento della struttura, annullava il provvedimento e ordinava il riparto del budget tra le case di cura accreditate. La società esclusa proponeva appello, deducendo difetto di giurisdizione, inammissibilità del ricorso di primo grado e doverosità dei pagamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto del parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso introduttivo.
Sul difetto di giurisdizione, il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento secondo cui esulano dal giudice amministrativo le controversie di interpretazione ed esecuzione dell’accordo contrattuale stipulato in condizioni di pariteticità tra azienda sanitaria e struttura privata, aventi contenuto meramente patrimoniale (Cass., SS.UU., ord. n. 30963 del 2022). Nel caso di specie, tuttavia, la controversia non riguarda l’esecuzione dell’accordo, ma il corretto esercizio del potere autoritativo di determinazione del budget, con conseguente sussistenza della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto all’eccepita inammissibilità, il Collegio rileva che il decreto dell’Ispettorato regionale sanitario n. 324 del 31 gennaio 2008, adottato in sede di autotutela, ha natura di annullamento d’ufficio e ha escluso la società appellante dall’elenco delle strutture che avevano superato le verifiche per l’accreditamento, con efficacia ex tunc. Sul punto la decisione richiama il proprio precedente C.G.A.R.S., sez. giur., n. 594 del 2012.
Ne deriva che, al momento della notifica del ricorso di primo grado, il decreto di pre-accreditamento era già stato caducato: non sussisteva pertanto alcun onere di impugnazione di un provvedimento già annullato. Il Collegio precisa inoltre che a tale atto non può riconoscersi natura recettizia, richiamando sul perimetro degli atti recettizi Cons. Stato, sez. II, n. 2319 del 2024 e id., sez. II, n. 4776 del 2011, con la conseguenza che l’esclusione opera ab origine per l’anno 2007.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore dell’unica parte costituita, liquidate in euro 3.000,00 oltre s.g. e accessori, e nulla per le altre parti.
Nota della Redazione
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