Revoca di sistema e segnalazione CAI: irrilevante il pagamento tardivo dell’assegno scoperto (ABF Collegio di Roma n. 326 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegni bancari emessi senza provvista, il traente evita la revoca di sistema e l’iscrizione nella Centrale di allarme interbancaria solo se, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, esegue il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle spese e fornisce all’istituto trattario la prova dell’avvenuto pagamento. Il termine vale tanto per il pagamento quanto per la trasmissione della quietanza al banchiere. Il pagamento intervenuto dopo la scadenza dei 60 giorni non rende retroattivamente illegittima la segnalazione già effettuata e non obbliga l’intermediario alla cancellazione. La segnalazione in CAI e la revoca di sistema hanno durata di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio e decadono automaticamente alla scadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha emesso tre assegni risultati scoperti. Sostiene di averli saldati entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione e ritiene perciò illegittima la segnalazione in CAI disposta dall’intermediario. Chiede al Collegio la cancellazione del proprio nominativo dall’archivio.
L’intermediario ricostruisce i fatti in modo diverso: contesta la tempestività dei pagamenti e riferisce di aver inviato le lettere di preavviso di revoca di sistema, di aver iscritto il nominativo in CAI e di aver informato il Prefetto, che ha poi emesso un’ordinanza di ingiunzione con sanzione pecuniaria e divieto di emettere assegni per dodici mesi. Le quietanze sarebbero arrivate soltanto nell’ottobre 2024. Le segnalazioni, nel frattempo, erano già decadute per decorso dei termini. In via preliminare l’intermediario chiede la cessazione della materia del contendere; nel merito il rigetto. Il ricorrente, preso atto della cancellazione, insiste perché il Collegio si pronunci sulla correttezza dell’operato della banca, in vista di eventuali azioni risarcitorie.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare. Ricorda che la segnalazione per assegni emessi senza provvista e la conseguente revoca di sistema durano sei mesi dall’iscrizione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, l. n. 386/1990. Per tutti gli assegni contestati il termine è decorso, con decadenza automatica delle segnalazioni. Il thema decidendum si concentra quindi sull’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina. L’emissione di assegni senza provvista espone il traente a sanzioni amministrative e all’iscrizione in CAI, con revoca di sistema, ai sensi dell’art. 2, comma 1, e art. 9, l. n. 386/1990. Il traente può evitare tali conseguenze se entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione paga assegno, interessi, penale e spese di protesto (art. 8, comma 1, l. cit.) e fornisce all’istituto trattario la prova del pagamento (art. 8, comma 3, l. cit.).
I Collegi territoriali hanno precisato che il termine di 60 giorni deve essere rispettato non solo per il pagamento, ma anche per la trasmissione della quietanza al banchiere trattario. Il Collegio verifica l’applicazione di tale regola ai tre titoli. Per due assegni la quietanza è stata trasmessa a distanza di anni; per il terzo non risulta dagli atti alcuna trasmissione all’intermediario, e sul punto il resistente nulla deduce.
Da qui il richiamo al proprio orientamento: quando la comunicazione tardiva interviene dopo la segnalazione, non è censurabile il comportamento della banca che abbia provveduto alla segnalazione, né può ritenersi che questa sia divenuta a posteriori erronea con obbligo di cancellazione (Collegio di Roma dec. n. 9101/18). Il pagamento successivo ai 60 giorni, in altri termini, non travolge l’iscrizione già eseguita. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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