Contratto FX Forward è strumento finanziario: controversia spetta all’ACF (ABF Collegio di Milano n. 3866 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto FX Forward, con cui la banca si impegna a bloccare il valore del cambio tra due valute a una data futura, integra un contratto derivato riconducibile ai prodotti finanziari elencati nell’allegato I, sez. C, del d.lgs. n. 58/1998. La sua denominazione formale e le clausole che ne negano la natura speculativa non sono decisive: rilevano il contenuto concreto e la funzione di copertura dal rischio cambio. Le doglianze relative alla trasparenza dell’informativa e ai vizi genetici della stipula attengono a servizi e attività di investimento e sono escluse dalla cognizione dell’ABF ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, Par. 4, e dell’art. 23, comma 4, TUF. Il Collegio deve pertanto rilevare d’ufficio la propria incompetenza per materia e dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un conto corrente business con frequenti pagamenti in valuta estera, deduce di essere stata indotta dall’intermediario a sottoscrivere un contratto FX Forward per coprirsi dalle oscillazioni Euro-Dollaro. L’attivazione le veniva comunicata il 22.01.2025, senza consegna di copia del contratto. A fronte di andamenti di mercato sfavorevoli, la banca le chiedeva un deposito di garanzia di € 23.798,77 su un conto “hedging”, che la società versava, e in seguito intimava il pagamento di € 19.891,93.
La ricorrente contesta la conclusione telefonica del contratto, asseritamente in violazione del requisito di forma scritta ex art. 117 TUB, e ne chiede la declaratoria di nullità, l’accertamento dell’insussistenza di obbligazioni e la condanna dell’intermediario alla restituzione del deposito. In via subordinata domanda l’annullamento per errore e per dolo. La banca eccepisce l’applicabilità del diritto lituano e, nel merito, la validità della stipula point and click.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina ex officio il profilo della propria competenza per materia, muovendo dalle Disposizioni ABF, Sezione I, Par. 4, che escludono le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Il perimetro è delineato dall’art. 23, comma 4, TUF e dall’allegato I, sez. C, del d.lgs. n. 58/1998, che ricomprende i contratti derivati connessi a valute e i contratti finanziari differenziali.
Dall’esame delle condizioni contrattuali e della documentazione in atti emerge che il contratto ha ad oggetto l’acquisto di un tasso di cambio, con plurimi riferimenti alla finalità di hedging, al valore mark-to-market, agli ordini, ai margini e ai depositi di garanzia. Si tratta, secondo il Collegio, di un rapporto finanziario complesso, non riconducibile alla categoria dei contratti bancari. Le clausole che negano la natura speculativa del rapporto appaiono in contrasto con l’assetto concreto degli interessi emerso dalla documentazione.
Il Collegio richiama la distinzione consolidata nella propria giurisprudenza, con riferimento alla decisione del Collegio di coordinamento n. 898/14 e alle decisioni del Collegio di Milano nn. 2516/2022, 5456/2023 e 21250/2020: la competenza dell’ABF sussiste solo quando le censure investono il diligente ottemperamento del rapporto contrattuale in cui si collocano funzionalmente i singoli investimenti. Nel caso concreto le doglianze riguardano invece la condotta tenuta alla stipula, la trasparenza dell’informativa e presunti vizi genetici del rapporto, e ricadono quindi nella prima categoria, devoluta all’ACF.
Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia preclude l’esame nel merito, comprese le domande di nullità, annullamento e restituzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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