Estinzione anticipata e rimborso oneri: recurring pro rata, up front secondo curva (ABF Collegio di Roma n. 1255 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori sottoscritto prima del 25 luglio 2021, il rimborso degli oneri non maturati segue criteri distinti: i costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front, in assenza di una diversa pattuizione, si riducono secondo il metodo di riduzione progressiva applicato agli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Le commissioni di gestione sono recurring e vanno restituite pro rata temporis sull’intero importo, senza deduzione della spesa fissa contrattualmente prevista. Sono invece up front, e non rimborsabili, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle di rete esterna.

Il Fatto

Dopo aver esperito il reclamo il ricorrente adisce l’Arbitro chiedendo l’integrazione dell’equo rimborso spettante per l’estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. La somma richiesta ammonta a euro 617,99, di cui euro 367,69 oltre interessi al tasso legale dal giorno dell’estinzione, ed euro 250,00 a titolo di risarcimento per spese di affiancamento e assistenza nella gestione del reclamo.

L’intermediario resiste rilevando la chiarezza dell’art. 125-sexies del TUB e, in via eccezionale, dà atto di aver già restituito euro 118,16 per commissioni di attivazione e spese di istruttoria, oltre a un ulteriore rimborso di euro 79,59 per commissioni di rete esterna e spese fisse, calcolati secondo la curva degli interessi. Il contratto risulta sottoscritto il 30/12/2015 e il finanziamento estinto a febbraio 2023, in corrispondenza della rata n. 84 su 120.

La motivazione del Collegio

Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, il Collegio applica l’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010, in forza dell’art. 11-octies, comma 2 del D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023. Richiama quindi l’orientamento condiviso dai Collegi, formatosi dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario della stessa norma, che distingue il trattamento dei costi recurring da quello dei costi up front.

Per i costi recurring opera il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up front, in assenza di pattuizione difforme, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi. Il Collegio richiama la decisione n. 15812 del 14.09.2020 del Collegio di Roma, resa sulla medesima fattispecie contrattuale, che ha qualificato le commissioni di gestione come recurring, da rimborsare pro rata temporis sull’intero importo e senza la deduzione di euro 50 prevista in contratto, e come up front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle di rete esterna.

Su questa base il Collegio ritiene che i conteggi dell’intermediario, una volta corretti, esauriscano il dovuto e che non risultino ulteriori rimborsi. Il risultato non coincide con la pretesa del ricorrente, pari a euro 367,69, perché questi domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci, non detrae il primo dei due rimborsi ulteriori di euro 118,16 e non esclude gli interessi legali del secondo, pari a euro 9,55.

Il Collegio respinge pertanto il ricorso. La decisione conferma la lettura restrittiva dell’estinzione anticipata consolidata presso i Collegi: la tutela del consumatore non si estende ai costi che, per definizione, si esauriscono nella fase iniziale del rapporto e non dipendono dalla sua durata residua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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