Mandato ad impugnare dovuto solo se l’imputato è stato giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. I n. 32859 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La necessità di depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. opera nei confronti dell’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, non già in ragione del suo stato di detenzione. La disciplina processuale applicabile è quella vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, poiché la valutazione investe l’originaria ammissibilità del gravame. La disposizione non comprime il diritto di difesa, limitandosi a regolare le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà spettante al difensore.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che all’atto di impugnazione non era allegato lo specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità. Ha sostenuto che la disposizione non trovava applicazione nel suo caso, essendo egli detenuto in custodia cautelare, e che pertanto doveva ritenersi presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., con notifiche da eseguirsi nel luogo di detenzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure, respingendo la tesi difensiva. Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorrente si era limitato ad affermare di essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva, mentre dalla documentazione richiamata risultava un ingresso in istituto di detenzione in epoca successiva alla sentenza e alla scadenza del termine per appellare.

Il dato decisivo, secondo la Corte, è un altro. Nel processo di primo grado l’imputato, assistito da difensore di ufficio, era stato dichiarato assente: tale circostanza è sufficiente per applicare l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e rendere necessario il deposito dello specifico mandato. L’adempimento, nel caso concreto, non era avvenuto.

La Corte ha inoltre escluso il prospettato contrasto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 27, secondo comma, Cost. La disposizione, si legge, non limita il potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà concorrente e accessoria del difensore, senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare ogni sentenza riconosciuto dall’art. 111, settimo comma, Cost.

Il Collegio ha poi ricostruito la ratio dell’istituto, posto in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza. La finalità è ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando il diretto coinvolgimento dell’imputato chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore, quale indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo.

Quanto alla modifica operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha mantenuto l’onere del mandato solo per l’impugnazione del difensore d’ufficio dell’imputato assente, la Corte ha ritenuto il nuovo testo non applicabile ratione temporis. Trattandosi di valutare l’originaria ammissibilità del gravame, e in ragione della natura processuale delle disposizioni, rileva il testo vigente al momento della proposizione dell’appello. Anche alla stregua della disciplina attualmente in vigore, tuttavia, la decisione della Corte distrettuale risulta corretta, essendo l’impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell’imputato dichiarato assente.

All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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