Interesse della parte civile e attenuante ex art. 62 n. 6 (Cass. pen. Sez. 3 n. 17088 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile non ha interesse ad impugnare né a partecipare al giudizio di appello con riguardo ai punti concernenti circostanze attenuanti che incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, mentre conserva tale interesse quando le circostanze possano rilevare sul danno patrimoniale o non patrimoniale. L’integrale risarcimento del danno, come liquidato dal primo giudice senza rinvio al giudice civile, priva la parte civile di qualsivoglia interesse alla partecipazione al giudizio di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna alle spese processuali in suo favore. Ai fini del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il giudice può disattendere ogni atto negoziale ritenuto satisfattivo, senza dover procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile, quando l’accordo transattivo non contempli analiticamente le singole voci di danno; grava sull’imputato l’onere di indicare gli elementi da cui emerga la congruità della somma offerta a copertura integrale del danno causato dal reato.
Il Fatto
Con sentenza del 23/05/2024, il GUP del Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, 61 n. 11 e 81 cod. pen., in danno di una minore, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. La Corte di Assise di appello di Napoli, con sentenza del 19/11/2025, in riforma parziale, rideterminava la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione. L’imputato, che aveva già corrisposto integralmente la somma di euro 50.000,00 liquidata a titolo di risarcimento del danno, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 62, n. 6 e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno e, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 76 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. per la mancata estromissione della parte civile dal giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, richiamando il principio per cui il giudice può disattendere ogni atto negoziale ritenuto satisfattivo dalla persona offesa, senza necessità di procedere alla specifica quantificazione del danno astrattamente risarcibile. La valutazione della congruità dell’offerta è rimessa all’apprezzamento del giudice, anche in presenza di danno non patrimoniale, e la circostanza attenuante in parola presuppone che la riparazione sia integrale. Nel caso di specie, il primo giudice aveva ritenuto incongrua l’offerta reale di 5.000,00 euro, in ragione della gravità del danno inferto alla persona offesa, minore con personalità non strutturata, liquidando equitativamente il danno in euro 50.000,00; né il ricorrente aveva argomentato sulla congruità dell’offerta iniziale, esponendo la censura a un evidente difetto di specificità, atteso che grava sull’imputato l’onere di indicare gli elementi da cui emerga la congruità della somma offerta a copertura integrale del danno.
La Corte ha ritenuto, invece, fondato il secondo motivo, dando applicazione al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 40000 del 26/06/2025, secondo cui la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
Nel caso in esame, sebbene l’impugnazione avesse ad oggetto il riconoscimento di una circostanza attenuante, e non il solo trattamento sanzionatorio, l’imputato aveva già proceduto all’integrale risarcimento del danno come liquidato dal primo giudice, il quale non aveva rimesso alcunché al giudice civile. L’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe, pertanto, potuto influire sull’entità del risarcimento, con la conseguenza che la parte civile non aveva alcun interesse alla partecipazione al giudizio di appello.
La sentenza impugnata è stata, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, statuizione eliminata dal Collegio, con rigetto del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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